Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3754 del 07/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 07/02/2022, (ud. 25/11/2021, dep. 07/02/2022), n.3754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

O.J., cittadino nigeriano nato il (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in Avellino, via Malta n. 4, presso lo studio dell’avv.

Giuseppe Giammarino (p.e.c.

giuseppe.giammarino.avvocatiavellinoperc.it) che lo rappresenta e

difende per procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’interno;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli del 18 gennaio 2021, nel

procedimento R.G. 30912/2018;

sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore cons.

Loredana Nazzicone.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il ricorrente espone che, con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, O.J., nato il (OMISSIS) nell'(OMISSIS) in Nigeria, ha adito il Tribunale di Napoli, con procedimento iscritto al n. R.G. 29927/2018, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, e di protezione umanitaria.

Afferma, altresì, che il Tribunale ha respinto la domanda, con decreto del 18 gennaio 2021.

Avverso il predetto decreto egli dichiara di voler proporre ricorso per cassazione, svolgendo quattro motivi.

L’intimata Amministrazione ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di consiglio non partecipata, ritenuti i presupposti ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO

che:

1. – Il ricorso è improcedibile.

Il richiedente, di nome Japhet O., nato il (OMISSIS) nell'(OMISSIS) in Nigeria, pur dichiarando di volere impugnare il decreto del Tribunale di Napoli del 18 gennaio 2021, nel procedimento R.G. 30912/2018, ha prodotto in giudizio il decreto del Tribunale di Napoli del marzo 2021, reso nel procedimento iscritto al n. R.G. n. 29927/2018, nei confronti del sig. M., cittadino della Costa d’Avorio.

Dunque, il provvedimento del Tribunale, depositato in atti, è diverso da quello impugnato, in quanto differiscono numero di r.g., nome e provenienza del ricorrente e storia posta alla base dell’espatrio.

Dispone l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, che con il ricorso deve essere depositata nella cancelleria della corte, a pena d’improcedibilità, la copia autentica della sentenza o della decisione impugnata, con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta.

In mancanza, il ricorso è va dichiarato improcedibile (e multis, Cass. civ., sez. lav., 18-03-2013, n. 6712; Cass. civ., sez. trib., 17-02-2005, n. 3254; Cass. civ., 12-01-1983, n. 209).

2. – Non occorre provvedere sulle spese di lite, non svolgendo difese l’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022

 

 

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