Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3753 del 18/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3753 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 18218-2012 proposto da:
SCANDURRA SILVIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PANAMA 68, presso lo studio dell’avvocato PUOTI GIOVANNI,
che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001;

– intimata avverso la sentenza n. 103/28/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA dell’11.5.2011, depositata il 09/06/202;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/02/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;

Data pubblicazione: 18/02/2014

udito per la ricorrente l’Avvocato Giovanni Puoti che si riporta agli

scritti.

Ric. 2012 n. 18218 sez. MT – ud. 05-02-2014
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Benefici “prima casa”.

I. La sig.ra Silvia Scandurra ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio 103 /28/11 del 9 giugno 2011, che rigettava l’appello della
contribuente avverso avviso di liquidazione con cui l’Agenzia dichiarava la decadenza della Sig.ra
Scandurra dalle agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”.

2. L’Agenzia non si è costituita in giudizio.
E’ stata depositata la seguente relazione:
3. Il ricorso appare fondato.

L’attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione
inserita nell’atto di separazione consensuale, non costituisce infatti una forma di “alienazione”
dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dei benefici “prima casa”; bensì una forma di
utilizzazione dello stesso ai fini della migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi, sia pure al
venir meno della loro convivenza (e proprio in vista – della cessazione della convivenza stessa).
Il Collegio ha condiviso le conclusioni del relatore osservando come esse appaiano fondate anche in
base alle osservazione formulate dalla stessa Agenzia delle Entrate nel sua circolare n. 27/E del 21
giugno 2012.
La controversia può essere decisa anche nel merito.
Le spese del giudizio di cassazione vengono poste a carico della soccombente; mente si ritiene
opportuno compensare le spese del giudizio di merito.
Pqm
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso
introduttivo della contribuente. Compensa le spese del giudizio di merito condanna la Agenzia alle
spese del presente grado che liquida in euro 1500 complessivi, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della VI civile il 5 febbraio 2014.

R.G. 18218/2012
RICORRENTE: Silvia Scandurra
INTIMATO: Agenzia delle Entrate

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