Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3753 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 05/11/2009, dep. 17/02/2010), n.3753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso

di essa domiciliata in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P.R., P.G., P.A., P.

R., P.D., nella qualità di eredi di M.

A.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 1080/39/05, depositata il 23 febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5

novembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

Udito l’avv. Sergio Rossi per i resistenti;

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato l’appello proposto dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Formia, nei confronti della sentenza di accoglimento del ricorso di M.A. avverso l’avviso di rettifica dell’iva per l’anno 1986, con il quale si contestava l’omessa fatturazione di corrispettivi.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della decisione articolando tre motivi.

Gli eredi della contribuente non hanno svolto attività nella presente sede.

Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stato fissato per la trattazione in Camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo l’amministrazione ricorrente censura la sentenza per annessa pronuncia, perchè il giudice di merito, pur dichiarando di non condividere le motivazioni a sostegno dell’appello, non ne passa in rassegna neppure una; con il secondo motivo critica la decisione per aver affermato non essere stata data la prova della rettifica operata, facendo così propria la tesi accolta in primo grado di non ammissibilità della motivazione dell’avviso per relationem al processo verbale di constatazione, nella specie conosciuto dal contribuente; col terzo motivo denuncia vizio di motivazione.

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente fondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, “ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (ex multis, Cass. n. 1756 del 2006).

Il giudice d’appello non spiega infatti la ragione della non condivisione dei motivi di appello, nè da conto delle ragioni della non condivisione dell’illegittimità ed infondatezza dell’accertamento, sicchè la motivazione della decisione si rivela come meramente apparente.

Il terzo motivo del ricorso va pertanto accolto, assorbito l’esame degli altri motivi, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dei Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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