Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3753 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 15/02/2011), n.3753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3675/2010 proposto da:

PANORAMA SPA (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI

Alessandro, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

OLIVETTI MAURIZIO, SCOPINICH MARIO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 56, INT. 2, presso lo studio dell’avvocato

BONELLI Fernando, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DE LUNA RAFFAELE, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 807/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

31/01/08, depositata il 09/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato Maggini Stefania, (delega avvocato Graziani

Alessandro), difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Messina Antonio, (delega avvocato Bonelli Fernando),

difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che condivide

la relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma, confermando la statuizione di primo grado, dichiarava la illegittimità del licenziamento intimato dalla Panorama spa al dipendente C. R., per avere prestato attività lavorativa a favore di terzi durante il periodo di assenza per malattia, nonostante il lavoratore si fosse giustificato con la necessità di sostituire, solo per poche ore, un amico titolare di altra macelleria; la Corte adita riteneva sproporzionata la sanzione del licenziamento, richiamando la giurisprudenza per cui il recesso per espletamento di lavoro durante l’assenza per malattia è consentito solo ove la malattia sia simulata, ovvero la guarigione venga compromessa, elementi tutti mancanti nel caso di specie, mentre non era fondato l’addebito di violazione del divieto di concorrenza, in quanto non contestato e quindi non passibile di ripescaggio nel corso del giudizio;

Avverso tale sentenza, propone ora ricorso per cassazione la Panorama spa con due motivi;

Resiste il C. con controricorso;

Con il primo ed il secondo mezzo si imputa alla sentenza difetto di motivazione, per non avere considerato che la violazione dell’obbligo di non concorrenza era stata invece indicata nella lettera di contestazione;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso;

Letta la memoria depositata dal C.;

Ritenuto che, contrariamente a quanto si sostiene in detta memoria, il ricorso non presenta alcun profilo di inammissibilità, mentre le deduzioni ivi contenute si appuntano sul merito;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, infatti, nella lettera di contestazione, che viene riprodotta in ricorso, si addebitò chiaramente al dipendente che in un giorno di assenza per malattia aveva svolto attività lavorativa presso altro esercizio commerciale di vendita al pubblico di macelleria e si richiamò anche l’art. 151 del CCNL, il quale elenca i provvedimenti disciplinali e indica le violazioni cui corrisponde ciascuna sanzione, e, per quanto riguarda il provvedimento di licenziamento, il suddetto art. 151 fa riferimento ad una pluralità di mancanze tra cui è compresa l’attività in concorrenza. Non si comprende quindi il motivo che ha condotto i Giudici di merito ad affermare che non era stata contestata la violazione del divieto di non concorrenza, su cui dovrà quindi decidere il giudice del rinvio;

Ritenuto che pertanto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro Giudice che si designa nella medesima Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA