Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3753 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 14/02/2020), n.3753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17322-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

avverso la sentenza n. 7108/16/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 05/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una sentenza della CTP di Latina, che aveva accolto il ricorso della contribuente s.r.l. “POLITIR” avverso un avviso di accertamento IVA, IRAP ed IRES 2006, emesso in quanto l’ammontare dei ricavi dichiarati risultava inferiore rispetto a quelli indicati nello studio di settore TG68U (trasporto su strada per conto terzi).

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 3 e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per avere essa ricorrente espressamente contestato, in sede di appello, l’operato dei primi giudici, in quanto nell’anno in esame (2006) non si era verificata alcuna perdita di clientela, essendo il volume di affari tornato ai livelli del 2002, anno ritenuto dalla stessa contribuente come normale; che la società contribuente dal 2003 al 2006 aveva tenuto una condotta antieconomica, atteso che, pur versando in continua perdita economica, la contribuente nel 2006 aveva incrementato le spese per il personale dipendente, omesso di remunerare il capitale investito e limitato il compenso per l’amministratore-socio a soli Euro 4.502,00; e tali specifiche doglianze non erano state esaminate dalla CTR, con conseguente sussistenza del lamentato vizio di omessa motivazione;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto la sentenza impugnata non aveva valutato, come avrebbe dovuto, l’antieconomicità dell’attività svolta dalla società contribuente, la quale, siccome società di capitali, avrebbe dovuto per sua natura perseguire uno scopo di lucro e tendere a risultati economici positivi, mentre invece, in maniera incongrua ed irragionevole, aveva continuato ad investire, pur essendo la sua attività economica in perdita, remunerando unicamente i fattori della produzione (compenso ai dipendenti), omettendo di remunerare il capitale investito ed attribuendo all’amministratore-socio un compenso di soli Euro 4.502,00; sarebbe stato al contrario suo onere fornire la prova della regolarità delle operazioni svolte sotto il profilo della congruità e della validità economica delle scelte perseguite;

che la contribuente non si è costituita;

che il primo motivo di ricorso è infondato;

che invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16599 del 2016; Cass. n. 33487 del 2018)), una motivazione intanto può qualificarsi inesistente in quanto essa, pur sussistendo graficamente e materialmente, come parte del provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, esplicandosi essa in argomentazioni obiettivamente inidonee a rappresentare l’iter logico seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, si da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento dal medesimo seguito; inoltre la motivazione, per potere essere qualificata perplessa ed incomprensibile, deve situarsi al di sotto del c.d. “minimo costituzionale”, intesa quale contenuto minimo che deve avere la motivazione, quale parte essenziale ed indefettibile di ogni provvedimento giurisdizionale;

che, nella specie, nessuna delle gravi carenze sopra descritte è ravvisabile nella motivazione della sentenza impugnata, avendo la CTR respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate ripercorrendo e facendo propria in maniera non acritica, ma partecipativa, la motivazione contenuta nella sentenza di primo grado, facendo riferimento all’andamento anomalo del mercato dei trasporti su gomma; alla perdita della clientela, alle spese sostenute per la riparazione di un autocarro, all’età avanzata del titolare e concludendo nel senso che la situazione reale dell’attività svolta dalla società contribuente non era quella rappresentata dallo studio di settore;

che è invece fondato il secondo motivo di ricorso; che occorre premettere, in via generale, come gli studi di settore, di cui alla L. n. 146 del 1998, art. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, siano caratterizzati, per loro intrinseca natura, da un significativo grado di astrattezza, si che la loro utilizzazione come strumento di accertamento presuppone la necessaria e doverosa instaurazione del contraddittorio con il contribuente, onde adeguare le rilevazioni in essi contenute alla concreta realtà economica, si che l’applicazione degli studi di settore va in ogni caso ancorata alla specifica verifica, in contraddittorio con l’utente, delle ragioni, da quest’ultimo poste a fondamento ed a giustificazione delle scelte in concreto operate (cfr. Cass. n. 6745 del 2017; Cass.n. 9712 del 2014);

che, nella specie, l’avviso di accertamento impugnato ha fatto riferimento a ricavi stimati sulla base degli studi di settore riferiti al trasporto su strada per conto terzi, n. TG68U ed ha rilevato che per il 2006 non sussistevano validi elementi per giustificare un reddito della società contribuente significativamente al di sotto di quello minimo, proprio dello studio di settore, di cui sopra; ora, la CTR ha confermato la sentenza di primo grado, favorevole alla società contribuente, limitandosi a rilevarne la condivisibilità e la ragionevolezza, per aver bilanciato gli interessi contrapposti sulla base degli elementi disponibili; in tal modo, la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi su di uno specifico e rilevante argomento, sollevato dall’l’Agenzia delle entrate sia in grado di appello che nella presente sede, concernente l’antieconomicità del comportamento tenuto dalla società contribuente, poichè assolutamente contrario ai canoni di gestione delle società commerciali, per loro natura finalizzate al conseguimento di profitti, atteso che, pur essendosi il suo fatturato del 2006 allineato ai valori del 2002, qualificato come anno “normale”, la stessa non aveva remunerato, nell’anno di riferimento, il capitale investito, ma solo i fattori della produzione; incombeva pertanto sulla società contribuente l’onere di fornire al riguardo le necessarie giustificazioni, essendo in difetto da ritenere pienamente legittimo il ricorso all’accertamento induttivo fatto dall’ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 (cfr. Cass. n. 14068 del 2014; Cass. n. 13468 del 2015);

che, pertanto, rigettato il primo motivo, il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate va accolto con riferimento al secondo; la sentenza impugnata va cassata con riferimento a tale ultimo motivo, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte, rigettato il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo,

con riferimento al quale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA