Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3753 del 13/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.13/02/2017),  n. 3753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9721-2015 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

DANILO ALBANISI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.LLI C. S.P.A. IN AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIA P.I.

(OMISSIS), in persona dei commissari liquidatori, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO GIUSEPPE TOMASELLI

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.LLI P.F. E M. SDF, P.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 158/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 30/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA MARIA

DI VIRGILIO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO E IN DIRITTO

la Corte d’appello di Catania, con sentenza 20-30 gennaio 2014, in parziale accoglimento dell’appello di P.F., ha dichiarato inefficaci i pagamenti effettuati dalla F.lli P. s.d.f. nei confronti della F.lli C. s.p.a. in a.s. per la somma di Euro 94.265,38, condannando l’appellante al pagamento di detta somma, oltre interessi al tasso legale dal 19/3/01 al saldo, respingendo nel resto ogni altro motivo dell’appello principale, ed ha compensato tra le parti le spese per un terzo, ponendo la restante frazione a carico dell’appellante.

Nello specifico, la Corte del merito ha rilevato che la s.d.f. non poteva ritenersi impresa legalmonopolista e che, in ogni caso, ove lo fosse stata, non sarebbe stata esente dalla revocatoria; che il fallimento aveva assolto all’onere di provare la scientia decoctionis, stante la produzione di numerosissimi protesti cambiari levati sin da agosto 1994, con continuità e per importi considerevoli, accompagnati da notizie sulla stampa locale e nazionale sullo stato di dissesto del gruppo C. e con esso della F.lli C. spa, già società del gruppo;

Ricorre il P., sulla base di due motivi.

Si difende la sola F.lli C. in a.s. con controricorso.

Rileva quanto segue.

L’eccezione di improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c., comma 1, è infondata.

Ed infatti, il ricorso risulta pervenuto a mezzo plico postale l’8 aprile 2015, di talchè risulta rispettata la norma cit., essendo avvenuto il deposito dell’originale del ricorso nel termine di gg. 20 dal perfezionamento dell’ultima notifica alla F.Lli P., avvenuto il 21 marzo 2015.

La ricorrente, con il primo motivo, si duole della ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza, sostenendo l’errata applicazione da parte della Corte del merito degli artt. 2727 e 2729 c.c., che si sarebbe limitata a valutare mere presunzioni, mentre avrebbe dovuto tener conto che, secondo l’id quod plerumque accidit, il piccolo esercente di un impianto di carburante non può essere tenuto alla consultazione dei protesti, per di più in province diverse.

Col secondo, il ricorrente, sotto il profilo del vizio motivazionale, addebita alla Corte del merito la valutazione operata sulla scientia decoctionis, basandosi sui protesti e sulle notizie di stampa, mentre la s.d.f. non aveva avuto la possibilità di conoscere lo stato di dissesto della C. “in ragione delle piccole dimensioni della impresa da essa stessa esercitata.”

I due motivi sono strettamente collegati e vanno valutati unitariamente.

La parte sostanzialmente si duole della valutazione operata dalla Corte del merito alla stregua degli elementi probatori in atti, e del tutto genericamente addebita al Giudice di non avere operato un concreto collegamento tra le presunzioni semplici e la F.11i P..

Detto rilievo è infondato, atteso che la Corte del merito ha riscontrato il concreto collegamento tra i fatti presuntivi evidenziati(pubblicazione di pluralità di protesti; notizie di stampa a livello locale e nazionale) e la F.lli P.; nel resto, la doglianza della ricorrente si appunta a quella che è stata la valutazione propria del Giudice di merito, prospettando inammissibilmente una diversa interpretazione.

E detta differente valutazione, già inammissibile come motivo di ricorso nel regime di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 anteriore alla modifica apportata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012, lo è ancor più a seguito della riforma, atteso che, come ritenuto nelle pronunce delle S.U. 8053/2014, 8054/2014, è oggi denunciabile soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, nei limiti in cui l’anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente alla esistenza in sè della motivazione, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto delle altre risultanze processuali(nelle ipotesi quindi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” di motivazione).

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7000,00, oltre Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA