Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3752 del 18/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3752 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Curcio Sebastiano e Curcio Giuseppe, elett.te dom.ti in Roma alla via Mirabella Eclano 32,
presso lo studio dell’avv. Cesare Ammendola dal quale sono rapp.ti e difesi giusta procura
in

atti

Ricorrenti
Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciata in Roma alla via
dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Geenerale dello Stato che la rappresenta e difende
Resistente

per legge

Per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia n. 178/2011/34 depositata
1’11/4/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 29/1/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Curcio Sebastiano e Curcio Giuseppe contro l’Agenzia delle
Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Catania n. 508/8/2007 che

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 26972/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 18/02/2014

aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di rettifica e liquidazione n.
2003V005436000 per imposta di registro. Il ricorso si articola in unico motivo. Resiste
l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo
l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 29/1/2014 per l’adunanza
della Corte in Camera di Consiglio.

Assumono i ricorrenti la nullità della decisione stante la mancata notifica dell’atto di appello. La censura è fondata non essendo presente in atti prova della rituale notifica dell’atto di
appello. Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata e la condanna
dell’Agenzia alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione
liquidate in complessivi € 1.100,00 di cui € 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e condanna dell’Agenzia alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi €
1.100,00 di cui C 100,00 per spese, oltre accessori di legge
Così deciso in Roma, 29/1/2014
Il Presidente

Motivi della decisione

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