Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3752 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 05/11/2009, dep. 17/02/2010), n.3752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso

di essa domiciliata in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria n. 108/5/05, depositata il 27 febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5

novembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.G. impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Terni il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso delle ritenute subite, ai fini IRPEF, sull’indennità per ferie non godute corrispostagli dal datore di lavoro nel 2001. Il giudice adito accolse il ricorso e la Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con la sentenza in epigrafe, rigettò l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Terni. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate articolando due motivi.

Il contribuente intimato non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 46 e 48, censurando la sentenza per avere escluso la natura retributiva dell’indennità in questione; con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione.

Il ricorso è manifestamente fondato, in quanto, in base al consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, l’indennità sostitutiva di ferie non godute va assoggettata ad IRPEF, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 46 e 48, e quindi a ritenuta d’acconto, poichè essa presenta la natura e la funzione di compenso, nell’accezione lata adottata dalle indicate norme, in quanto mira a riequilibrare, sotto il profilo economico, gli effetti del lavoro reso e ricevuto nel periodo feriale, ed, inoltre, in quanto deriva dal rapporto di lavoro, traendo origine dalle posizioni soggettive con esso costituite (ex multis, Cass. n. 4834 e n. 10941 del 1999; n. 14304 del 2003; cfr., anche, Cass. n. 18606 del 2004).

Il ricorso va pertanto accolto per manifesta fondatezza, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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