Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3752 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 15/02/2011), n.3752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3472/2010 proposto da:

L.L.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 88, presso lo studio dell’avvocato

BONANNI Bruno, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – COMUNICAZIONI, in persona del

Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA

dell’8/01/09, depositata il 27/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L.L.L., dipendente del Ministero delle Comunicazioni, inquadrato nella 9^ qualifica funzionale, poi confluita nell’Area C, posizione economica C3 di cui al C.C.N.L. del comparto Ministeri, aveva evocato in giudizio avanti al Tribunale di Sulmona, quale giudice del lavoro, il suddetto Ministero, lamentando che questi, in applicazione del C.C.N.L. per il quadriennio normativo 1998/2001, biennio economico 1998-1999, gli attribuisse illegittimamente un trattamento economico deteriore rispetto a quello del personale del soppresso ruolo direttivo ad esaurimento, nonostante l’identità di mansioni e l’avvenuta confluenza nella medesima Area; aveva pertanto chiesto la piena equiparazione a tale ultimo personale;

Sia il Tribunale che la Corte d’appello di l’Aquila, quest’ultima con sentenza depositata il 27 gennaio 2009, hanno respinto la domanda;

In particolare, la Corte territoriale ha escluso la violazione da parte del Ministero del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 (già D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 49), relativo all’obbligo di parità del trattamento contrattuale dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, in ragione del fatto che la differenziazione sarebbe stata, nel caso in esame, giustificata dalla pregressa disciplina concernente il personale del soppresso ruolo ad esaurimento;

Avverso tale sentenza, propone ora ricorso per cassazione il lavoratore, con un unico, articolato motivo;

Resiste alle domande il Ministero con rituale controricorso.

Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, in relazione al disposto del CCNL 1998/2001 del Comparto Ministeri e contesta l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il diverso trattamento stipendiale tra i due gruppi di lavoratori con identiche mansioni troverebbe la sua ragion d’essere nella necessità di mantenere differenze già esistenti nella previgente disciplina legislativa e contrattuale per gli appartenenti al ruolo ad esaurimento;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di inammissibilità e comunque di manifesta infondatezza del ricorso (stanti i precedenti, tra cui Cass. n. 11982 del 17/05/2010);

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè, pur essendo stata censurata la sentenza per violazione di legge e del CCNL del Comparto Ministeri, la censura non è stata compendiata in un quesito di diritto;

In relazione al quesito di diritto, l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, (applicabile, ai sensi dell’art. 27, comma 2, di detto decreto, ai ricorsi per cassazione proposti avverso sentenze rese pubbliche in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso, come nella specie) stabilisce che l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso proposto ai sensi del precedente art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, e 4 (e quindi anche per violazione del CCNL) debba concludersi, a pena d’inammissibilità del motivo, con la formulazione di un quesito di diritto. Attraverso questa specifica norma, in particolare, il legislatore si propone l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere. La formulazione del quesito funge da prova necessaria della corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati. Ne consegue non solo che la formulazione del quesito di diritto previsto da detta norma deve necessariamente essere esplicita, in riferimento a ciascun motivo di ricorso (cfr., in tal senso, Sez. un, n. 7258 del 2007, e Cass. n. 27130 del 2006), ma anche che essa non deve essere generica ed avulsa dalla fattispecie di cui si discute (cfr. Sez. un. n. 36 del 2007), risolvendosi altrimenti in un’astratta petizione di principio, perciò inidonea tanto ad evidenziare il nesso occorrente tra la singola fattispecie ed il principio di diritto che il ricorrente auspica sia enunciato, quanto ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio, ad opera della Corte, in funzione nomofilattica.

Inoltre la Corte, con la sentenza 26 marzo 2007 n. 7258 delle sezioni unite, ha affermato che la disposizione non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto si possa desumere implicitamente dalla formulazione del motivi di ricorso, perchè una tale interpretazione sì risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma;

Ritenuto che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in trenta Euro per esborsi e millecinquecento Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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