Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3752 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.13/02/2017),  n. 3752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8124/2015 proposto da:

F.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLE

PROVINCIE 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA VALERI,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO FINOCCHIARO e MARIA

GIOVANNA CANNATELLA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA – (OMISSIS),

in persona dei suoi legali rappresentati pro tempore e Commissari

Liquidatori, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE, DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

BERNARDO MATTARELLA, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 618/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

emessa il 14/02/2014 e depositata il 08/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA MARIA

DI VIRGILIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso: La corte d’appello di Palermo, con la pronuncia indicata, ha dichiarato ammissibile la domanda del F. di insinuazione tardiva al passivo e l’ha rigettata nel merito, rilevando che l’appellante, che avrebbe dovuto produrre per ogni pratica il fascicolo di parte e le copie di quello d’ufficio, si era limitato a versare in atti documentazione in copia informe, spesso senza data, attestazione di deposito, notifiche, senza riferimento al procedimento relativo, assolutamente frammentaria ed incompleta.

Ricorre l’avv. F., con ricorso affidato a tre motivi.

Si difende con controricorso Sicilcassa in lca.

Rileva quanto segue.

1.1.- Il primo motivo, di denuncia del vizio ex art. 360 c.c., n. 3, “per violazione e falsa applicazione degli artt. 2229 e 2230 c.c., in riferimento alla L. Fall., art. 101” (il riferimento al vizio n. 5 è meramente labiale nella rubrica) è inammissibile, svolgendo il ricorrente la censura nei termini del contrasto tra il riconoscimento del diritto al compenso e del rigetto, che evidentemente non è congruente con la stessa espositiva del motivo e con la ratio della decisione impugnata.

1.2.- Anche il secondo motivo è inammissibile; si appunta alla considerazione della Corte d’appello sviluppata a mero titolo esemplificativo, esaurendosi nella contrapposta deduzione che risultavano il conferimento dell’incarico, l’attività svolta, la sufficienza della documentazione offerta, senza assolvere al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e comunque si tratterebbe di vizio motivazionale, previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nei ristretti limiti indicati dalle pronunce delle SU 8053 e 854 del 2014.

1.3.- Resta assorbito il terzo motivo sulle spese di lite.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7000,00, oltre Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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