Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3752 del 13/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.13/02/2017), n. 3752
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8124/2015 proposto da:
F.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLE
PROVINCIE 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA VALERI,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO FINOCCHIARO e MARIA
GIOVANNA CANNATELLA, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
SICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA – (OMISSIS),
in persona dei suoi legali rappresentati pro tempore e Commissari
Liquidatori, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE, DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
BERNARDO MATTARELLA, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 618/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
emessa il 14/02/2014 e depositata il 08/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA MARIA
DI VIRGILIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso: La corte d’appello di Palermo, con la pronuncia indicata, ha dichiarato ammissibile la domanda del F. di insinuazione tardiva al passivo e l’ha rigettata nel merito, rilevando che l’appellante, che avrebbe dovuto produrre per ogni pratica il fascicolo di parte e le copie di quello d’ufficio, si era limitato a versare in atti documentazione in copia informe, spesso senza data, attestazione di deposito, notifiche, senza riferimento al procedimento relativo, assolutamente frammentaria ed incompleta.
Ricorre l’avv. F., con ricorso affidato a tre motivi.
Si difende con controricorso Sicilcassa in lca.
Rileva quanto segue.
1.1.- Il primo motivo, di denuncia del vizio ex art. 360 c.c., n. 3, “per violazione e falsa applicazione degli artt. 2229 e 2230 c.c., in riferimento alla L. Fall., art. 101” (il riferimento al vizio n. 5 è meramente labiale nella rubrica) è inammissibile, svolgendo il ricorrente la censura nei termini del contrasto tra il riconoscimento del diritto al compenso e del rigetto, che evidentemente non è congruente con la stessa espositiva del motivo e con la ratio della decisione impugnata.
1.2.- Anche il secondo motivo è inammissibile; si appunta alla considerazione della Corte d’appello sviluppata a mero titolo esemplificativo, esaurendosi nella contrapposta deduzione che risultavano il conferimento dell’incarico, l’attività svolta, la sufficienza della documentazione offerta, senza assolvere al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e comunque si tratterebbe di vizio motivazionale, previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nei ristretti limiti indicati dalle pronunce delle SU 8053 e 854 del 2014.
1.3.- Resta assorbito il terzo motivo sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7000,00, oltre Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017