Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3751 del 15/02/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 15/02/2018, (ud. 04/07/2017, dep.15/02/2018),  n. 3751

FATTI DI CAUSA

1 La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe indicata, ritenuta tempestiva l’opposizione, qualificata come opposizione all’esecuzione, proposta dalla Milano Assicurazione s.p.a. avverso la cartella esattoriale, notificata in data 20 marzo 2006, per il pagamento della somma di Euro 793.898,14 a titolo di somme aggiuntive per ritardato pagamento di contributi previdenziali, ha rigettato il gravame principale svolto dall’INPS e quello incidentale proposto dalla società in tema di regolazione delle spese di lite.

2. Per la Corte territoriale, trattandosi, nella vicenda in esame, di obbligazione contributiva anteriore al 31 dicembre 1985 (relativa al periodo 1 gennaio 1973 – 31 gennaio 1985), riconosciuta, in via giudiziale, con sentenza della Corte di cassazione n. 4385 del 1998, l’INPS, all’esito della domanda della società (in data 28 febbraio 2000) di rateazione dei contributi omessi e contestuale richiesta di esenzione dalle somme aggiuntive alla stregua della L. n. 11 del 1986 art. 1, commi 4 e 8-bis (recte, del D.L. n. 688 del 1985, convertito in L. n. 11 del 1986), avrebbe dovuto conformare alle predette prescrizioni il regime delle sanzioni, tenuto conto del beneficio dell’esenzione, non derogato dal regime sanzionatorio, in ipotesi di mancato pagamento dei contributi, modificato con L. n. 48 del 1988, poi con L. n. 662 del 1996, e tenuto conto della sospensione del termine, di cui al citato comma 8 – bis, nei confronti dei soggetti, come la società assicuratrice, parte in procedimenti giudiziali e amministrativi in materia previdenziale, alla data del 31 dicembre 1985, nei confronti dei quali, successivamente alla conclusione della vertenza, l’INPS avrebbe dovuto fissare il termine per il versamento dei contributi dovuti fino al 31 dicembre 1985, trascorso il quale avrebbe avuto applicazione l’art. 1, comma 4.

3. Ricorre l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con ricorso affidato ad un unico motivo, cui ha resistito la Milano Assicurazione s.p.a., ora UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a., quale incorporante Unipol Assicurazioni s.p.a., Compagnia di Assicurazioni di Milano s.p.a. e Milano Assicurazione s.p.a. e ha proposto ricorso incidentale condizionato cui ha resistito, con controricorso, l’INPS.

4. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

5. Equitalia Nord s.p.a. è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Con il ricorso principale l’INPS, deducendo violazione del D.L. n. 688 del 1985, art. 1, commi 4, 3 e 8 – bis convertito, con modificazioni, in L. n. 11 del 1986, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, art. 4, comma 6, convertito, con modificazioni, nella L. n. 48 del 1988, e dell’art. 2697 c.c., si duole che la Corte territoriale, pur dando atto dell’incontrovertibilità della pretesa dell’ente a sanzioni aggiuntive per il ritardato pagamento dei contributi, inerenti al periodo 1 gennaio 1973 – gennaio 1985, versati soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di legittimità, n. 4385 del 1998, che aveva accertato il diritto dell’ente alla riscossione, ha tuttavia ritenuto applicabile, al caso di specie, la disciplina in tema di computo delle sanzioni prevista dalla L. n. 11 del 1986 anzichè quella di cui alla L. n. 48 del 1988, risultando in tal modo violato il disposto della predetta L. n. 48, art. 4, comma 6, in ordine al regime sanzionatorio dei contributi precedenti la sua data di entrata in vigore.

7. In sintesi, ad avviso dell’ente previdenziale, alla data di entrata in vigore della L. n. 11 del 1986 non risultavano pagate, neppure in parte, le somme aggiuntive, circostanza costituente il presupposto per l’applicazione della L. n. 48 del 1988 in relazione ai contributi maturati prima della sua entrata in vigore, e perciò non poteva ritenersi illegittimo il rifiuto dell’INPS di applicazione della L. n. 11 del 1986, art. 1, comma 4, non più vigente ratione temporis, a tanto dovendo pervenirsi in considerazione del periodo temporale di riferimento dei contributi dovuti dalla società, della pendenza dell’accertamento giudiziale al 31 dicembre 1985, del mancato pagamento delle somme aggiuntive connesse al ritardato versamento, della lettera inviata dall’INPS, alla società, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di legittimità, con assegnazione del termine al 29 febbraio 2000 per il pagamento dei contributi, della presentazione, da parte della società, in data 28 febbraio 2000, di due domande di rateazione con richiesta di esonero dal versamento delle sanzioni, del conseguente accoglimento della domanda di rateazione con rigetto della richiesta di esonero dal pagamento delle somme aggiuntive, del difetto di allegazione, nei precedenti gradi di merito, delle modalità secondo cui era avvenuto il pagamento rateale.

8. L’INPS sottopone al vaglio di questa Corte anche la diversa tesi dell’applicabilità, nella vicenda in esame, della L. n. 11 del 1986, alla stregua della quale la sentenza impugnata comunque non sarebbe immune da censure non sussistendo i presupposti per l’applicazione del beneficio di cui al D.L. n. 688 del 1985, art. 1,comma 8 – bis, convertito dalla citata L. n. 11, per non essere avvenuto il pagamento dei contributi entro il termine fissato dall’INPS all’esito della definizione del giudizio di accertamento sulla fondatezza del diritto ai contributi, ma solo successivamente e a rate, in difformità con la disposizione dell’art. 1, comma 4, che prevedeva l’esonero dal pagamento delle sanzioni per le domande di rateazione dei contributi presentate entro 45 giorni dall’entrata in vigore della citata L. n. 11, condizione non verificatasi nella vicenda in esame.

9. L’Ente assume, inoltre, l’irrilevanza della circostanza che la richiesta di rateazione della società fosse subordinata all’esonero dal pagamento delle sanzioni, per essere le sanzioni comunque dovute sia perchè passato in giudicato il titolo esecutivo di accertamento della pretesa dell’ente e, quindi, del ritardo nel pagamento dei contributi, fonte del diritto alle somme aggiuntive, sia perchè richiesta di rateazione ed esonero dal pagamento dalle somme aggiuntive costituiscono mera richiesta vincolante, per l’ente, nei limiti in cui venga accettata e i termini dell’adesione espressa dall’ente sono vincolati dalla legge, che prescrive le modalità di concessione del beneficio.

10. Rileva l’istituto previdenziale, per concludere, che l’affermazione del diritto della società alla presentazione di una domanda tardiva alla stregua della L. n. 11 del 1986, art. 1, comma 4, per beneficiare del diritto all’esonero dal pagamento delle sanzioni, postulava modalità di pagamento dei contributi secondo modalità fissate dalla citata L. n. 11, art. 1, comma 3, (sei rate di cui la prima di importo pari al 50 per cento del totale), non provate nella specie.

11. Il ricorso dell’INPS è meritevole di accoglimento.

12. Nella complessa vicenda vengono in rilievo le disposizioni legislative di seguito riportate.

13. Il D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, in L. 31 gennaio 1986, n. 11, recante misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato, nel sanzionare, con il versamento di una somma aggiuntiva, il pagamento tardivo dei contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ha introdotto, ai commi 3 e 4, le seguenti disposizioni: 3. Per i contributi e premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 le disposizioni del comma 1 si applicano qualora i soggetti, ai quali per detti contributi e premi non siano state accordate rateazioni, non provvedano al loro versamento entro il 20 febbraio 1986. Il versamento dei contributi e premi può essere effettuato anche in rate mensili in numero non superiore a sei, delle quali la prima, entro il 20 febbraio 1986, di ammontare non inferiore al 50 per cento dei contributi e premi dovuti; sull’importo delle rate successive eguali e consecutive si applicano gli interessi di dilazione. 4. La somma aggiuntiva di cui al precedente comma 1 non si applica ai soggetti che abbiano presentato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, domanda di rateazione per i contributi e premi di cui al precedente comma 3, semprechè, nel caso di accoglimento della domanda, effettuino puntualmente il versamento sia delle quote mensili di ammortamento che dei contributi correnti e, nel caso di mancato accoglimento della domanda stessa, provvedano al versamento dei predetti contributi e premi entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento. A decorrere dalla scadenza di tale termine trovano applicazione le disposizioni previste al comma 1.

14. Il legislatore, in sede di conversione del decreto-legge, ha introdotto, con il comma 8-bis, la sospensione del termine per beneficiare dell’esenzione dal pagamento delle somme aggiuntive, e ha disciplinato gli adempimenti successivi alla sospensione: Il termine di cui al comma 4 del presente articolo è sospeso nei confronti dei soggetti che alla data del 31 dicembre 1985 erano parte in procedimenti amministrativi, o, giudiziari in materia previdenziale e assistenziale. Nei confronti di tali soggetti, gli istituti previdenziali e assistenziali, successivamente alla definizione della vertenza, fisseranno il termine entro il quale dovranno essere versati i contributi dovuti fino al 31 dicembre 1985. Trascorso tale termine, si applica la disposizione di cui al comma 4 del presente articolo.

15. Infine, al comma 11, per le domande di rateazione presentate entro la data del 22 luglio 1985 è stata fatta salva l’applicazione delle disposizioni in vigore alla predetta data.

16. Le disposizioni sanzionatorie introdotte con decretazione d’urgenza (sulla funzione delle somme aggiuntive, in funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva e di predeterminazione legale della misura del danno subito dall’Istituto previdenziale, si veda, fra le tante, Cass. nn. 17650 del 2003 e 11561 del 2017) sono state dunque stemperate, in sede di conversione, in favore di una vasta pletora di soggetti: non solo quanti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 11 del 1986, avessero presentato domanda di rateazione per i contributi e premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985, ma anche quanti, alla data del 31 dicembre 1985, avessero pendenti procedimenti amministrativi o giudiziari, dettando, per questi ultimi, la favorevole condizione della sospensione del termine appena richiamato e spingendo in avanti, al venir meno della sospensione, l’ambito temporale di applicabilità del beneficio dell’esonero, procedimentalizzato e scandito da rigide prescrizioni modali e temporali, per contributi e premi dovuti a tutto il 31 dicembre 1985.

17. In tale cornice peculiare si inscrive la vicenda; le successive norme intervenute a regolare il regime delle somme aggiuntive, pur evocando periodi contributivi precedenti le rispettive date di entrata in vigore, non hanno in alcun modo lambito la citata disposizione in tema di ultrattività delle disposizioni di favore previste per i procedimenti, amministrativi o giudiziari, pendenti alla data del 31 dicembre 1985.

18. Così, nel biennio dall’entrata in vigore delle citate disposizioni del 1985 e 1986, nelle nuove misure di emersione dettate con D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48, è stata disposta l’estensione, con l’art. 4, comma 6, delle disposizioni introdotte per disciplinare l’entità delle somme aggiuntive anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore del decreto per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive e si è ridefinito l’importo delle somme aggiuntive per i soggetti che avessero provveduto, ancorchè in ritardo, al pagamento dei contributi o premi relativi a periodi contributivi scaduti entro il 30 novembre 1987 e non avessero pagato le somme aggiuntive, ovvero vi avessero provveduto entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

19. Nondimeno il legislatore del 1996, con la L. 23 dicembre 1996, n. 662, all’art. 1, comma 225, ha disposto l’abrogazione del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, art. 4,commi da 1 a 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48, ma nulla dice del comma 6 che recita: Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive, e ha ulteriormente dettato disposizioni sulla misura delle somme aggiuntive per i soggetti che avessero provveduto, ancorchè in ritardo, al pagamento dei contributi o premi relativi a periodi contributivi scaduti entro il 30 novembre 1987 e non avessero pagato le somme aggiuntive;

20. La peculiare pretesa della società all’esonero dal pagamento delle somme aggiuntive, a fronte del diniego dell’INPS, apprezzato come illegittimo dalla Corte milanese, non implica, dunque, di disaminare il regime sanzionatorio applicabile nella specie o l’importo delle somme aggiuntive, in continuità con la giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, Cass. n. 16341 del 2017 e ancor prima Cass. n. 13728 del 2007) secondo cui in tema di sanzioni civili per omissioni contributive, la deduzione del regime sanzionatorio introdotto con L. n. 388 del 2000 e, ancor prima, con L. n. 662 del 1996, che non abbia formato oggetto del giudizio di merito, non può essere proposta in sede di legittimità, nè la questione dell’applicabilità di un diverso regime sanzionatorio può trovare spazio come quaestio juris che il giudice d’appello avrebbe dovuto esaminare d’ufficio, ove l’atto d’appello abbia riguardato la legittimità o meno della pretesa dell’INPS e quindi anche la debenza o meno delle somme aggiuntive, ma non la determinazione delle stesse, che è questione diversa, anche se dipendente, e pertanto soggetta a preclusione ove non specificamente proposta.

21. Inoltre, anche in considerazione dei profili di censura posti dalla parte controricorrente, con il ricorrente incidentale condizionato, in ordine al regime sanzionatorio applicabile, trova applicazione il principio affermato dalla recente pronuncia delle Sezioni unite della Corte, sentenza 12 maggio 2017 n. 11799: “in tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2, (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2), nè sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345 c.p.c., comma 2” (così Cass., Sez. U., n. 11799 del 2017 cit.).

22. Tanto premesso, i benefici della sospensione del termine e dell’esonero dal pagamento delle somme aggiuntive sono rimasti disciplinati dal citato D.L. n. n. 688 del 1985, comma 8 – bis, convertito, con modificazioni, in L. n. 11 del 1986, e, successivamente alla definizione del giudizio innanzi a questa Corte di legittimità, ha ripreso vigore il termine, come fissato dall’ente previdenziale, entro il quale versare i contributi dovuti fino al 31 dicembre 1985, decorso il quale, il rinvio del legislatore alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo esercita l’attrazione, per il tempo successivo alla vicenda sospensiva, delle disposizioni ivi recate in ordine all’esonero dalla somma aggiuntiva in caso di presentazione della domanda di rateazione, semprechè, nel caso di accoglimento della domanda, sia effettuato, puntualmente, il versamento delle quote mensili di ammortamento e dei contributi correnti e, nel caso di mancato accoglimento della domanda stessa, si provveda al versamento, dei predetti contributi e premi, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento; solo a decorrere dalla scadenza di tale termine trovano applicazione le disposizioni previste al comma 1.

23. Pertanto la decisione della Corte milanese, per la quale l’INPS, all’esito della mera presentazione della domanda di rateazione, avrebbe dovuto accogliere la domanda e disporre il richiesto esonero, non risulta conforme alle richiamate disposizioni, di favore per la parte obbligata, deve essere cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, in ordine alle descritte modalità per beneficiare dell’esonero in conseguenza della domanda di rateazione e dei successivi puntuali adempimenti dell’obbligato, la causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione che si atterrà a quanto sinora detto e procederà a nuovo esame.

24. Il ricorso incidentale condizionato, per quanto già detto nel paragrafo 21, va dichiarato inammissibile.

25. Alla Corte del rinvio si demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio, il 17 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2018

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