Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3751 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 15/02/2011), n.3751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2988/2010 proposto da:

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato TAVERNITI

BRUNO, rappresentato e difeso dall’avvocato VALETTINI Roberto, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO Alessandro, VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO in persona del Dirigente con incarico di livello generale,

Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso

dagli avvocati LUIGI LA PECCERELLA, RAFFAELA FABBI, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 70/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

23.1.09, depositata il 16/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

S.G. aveva chiesto all’Inps il riconoscimento della rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8; la domanda veniva respinta dalla Corte d’appello di Genova sul rilievo che il medesimo aveva goduto del prepensionamento previsto dal D.L. n. 185 del 1994; precisava la Corte territoriale che il lavoratore non aveva contestato la impossibilità di cumulare la rivalutazione da esposizione ad amianto con l’incremento della contribuzione concernente il prepensionamento, ma che lo stesso chiedeva accertarsi la sua esposizione ad amianto per poter poi scegliere, in caso di verifica positiva, di quale dei due benefici godere; i Giudici d’appello rigettavano questa prospettazione, sul rilievo che ai sensi della L. n. 185 del 1994, art. 10, comma 5, le domande di prepensionamento sono irrevocabili;

Avverso detta sentenza lo Scartina propone ricorso con un motivo;

resiste l’Inps con controricorso ed anche l’Inail, di cui peraltro era già stata esclusa la legittimazione passiva;

Con l’unico motivo si censura la sentenza per avere disatteso la tesi da lui proposta in ordine alla possibilità di optare per il beneficio ritenuto più favorevole ed invoca la sentenza di questa Corte n. 9982 del 2002;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili per le seguenti ragioni:

1. Ai sensi del D.L. 29 agosto 1994, n. 516, art. 5, convertito, con modificazioni, con L. 27 ottobre n. 598, sono stati ammessi al beneficio del prepensionamento i lavoratori, dipendenti di società controllate dall’EFIM in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva ed assicurativa, con una maggiorazione dell’anzianità contributiva ed assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito minimo dei 35 anni prescritto dalle disposizioni in materia.

La L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, come sostituito dal D.L. 5 giugno 1993, n. 169, art. 1, conv. nella L. 4 agosto 1993, n. 271, dispone che, per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.

In via generale è vero quanto affermato nella sentenza invocata dal ricorrente (Cass. n. 9982 del 2002) che, per valutare la spettanza dell’accredito figurativo (il c.d. scivolo) per il prepensionamento, occorre prima valutare la situazione contributiva dell’assicurato, anche per effetto dei contributi figurativi risultanti dalla richiesta di attribuzione del beneficio di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, perchè se, con il computo di tali contributi, il lavoratore raggiunge almeno trenta anni di contribuzione ma non i trentacinque, lo stesso avrà diritto agli ulteriori contributi figurativi per il prepensionamento, di cui al D.L. n. 516 del 1994, art. 5, fino al raggiungimento dei trentacinque anni. Se, invece, la concessione dell’accredito, figurativo di cui al citato art. 13, comma 8, comporta il raggiungimento dei 35 anni di contribuzione, allora il lavoratore non rientra più fra i soggetti che hanno diritto ad una maggiorazione contributiva, fino ad un massimo di cinque anni, per beneficiare del prepensionamento; lo stesso soggetto, infatti, ha già diritto al pensionamento di anzianità sulla base dei 35 anni di contribuzione effettiva e figurativa maturata. Il beneficio del c.d. scivolo compete, come si è già chiarito, solo ai lavoratori in possesso di più di 30 anni di contribuzione ma meno di 35; e non può mai comportare il calcolo, ai fini pensionistici, di un periodo complessivo di contribuzione superiore ai 35 anni;

2. Vi è però che, nel caso in esame, il ricorrente ha già usufruito del prepensionamento nel 1994, ben prima di avere richiesto la rivalutazione per esposizione ad amianto, reclamata oltre dieci anni dopo con il ricorso giudiziale del 2007, di talchè non è stato possibile valutare la situazione contributiva ex ante, come ritenuto nella sentenza invocata; nè è possibile procedere ora a tale accertamento, giacchè, applicando la rivalutazione da esposizione ad amianto, il ricorrente, che nel 1994 aveva sicuramente i 30 anni di contribuzione, si verrebbe a trovare con oltre i 35 anni e quindi non avrebbe più il requisito previsto per il prepensionamento; in altri termini, la domanda di rivalutazione ad amianto comporterebbe la revoca implicita del beneficio del prepensionamento già goduto, il che confligge con il D.L. n. 185 del 1994, art. 10, comma 5, secondo cui le domande di prepensionamento anticipato sono irrevocabili; la ratio della disposizione che prevede la impossibilità di revoca si spiega considerando il complesso meccanismo che regola il prepensionamento, per cui la gestione delle prestazioni temporanee deve corrispondere al fondo pensioni lavoratori dipendenti la provvista contributiva per far fronte alla pensione anticipata (L. n. 451 del 1994, art. 10, comma 6) e il datore di lavoro deve a sua volta erogare all’Inps delle somme (art. 10, comma 7) di talchè, una volta compiute, queste complesse operazioni non possono essere messe nel nulla da un diverso conteggio della contribuzione conseguente a domande dell’assicurato proposte dopo anni dall’inizio del godimento del beneficio;

Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere rigettato, che non si deve provvedere per le spese dell’Inps stante la tardività del controricorso notificato l’8 marzo 2010, mentre il ricorso era stato notificato il 22 gennaio dello stesso anno e che le spese dell’Inail vanno compensate giacchè nessuna domanda era stata proposta nei suoi confronti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese dell’Inps, compensa le spese dell’Inail.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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