Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3751 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.13/02/2017),  n. 3751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7836-2015 proposto da:

F.E.F., F.B., F.C.A.,

B.M.E., in qualità di eredi legittimi del signor

F.F., elettivamente domiciliati in ROMA, V.C. DELLA GIUSTINIANA

65, presso lo studio dell’avvocato GIANNI CECCARELLI rappresentati e

difesi dall’avvocato GIOVANNI BABINO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., P. IVA (OMISSIS), in persona del

Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. PAOLO RUBI 31,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI AMERIGO BOTTAI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALBA TRANCHINA giusta procura in calce al

ricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1296/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO

emessa il 30/05/2014 e depositata il 31/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. DI

VIRGILIO ROSA MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

La Corte d’appello di Palermo, con la pronuncia indicata, ha respinto l’appello avverso la sentenza del Tribunale di reiezione dell’insinuazione tardiva del credito di Lire 40.000.000, quale somma corrisposta alla società in bonis a titolo di acconto per l’acquisto dell’immobile ubicato al primo piano, scala B, dell’edificio in (OMISSIS), come da preliminare dell'(OMISSIS).

La Corte del merito ha rilevato che dalla nota di trascrizione del (OMISSIS) al n. d’ordine (OMISSIS) e particolare (OMISSIS) della domanda giudiziale proposta ex art. 2932 c.c. da F.F. e F.E.F. non risultava alcun riferimento al preliminare in contesa e che i pareri del Curatore dell’1/2/93 e dell’11/6/93 non potevano costituire confessione quanto al versamento degli acconti; ha rilevato comunque che correttamente il Tribunale aveva ritenuto prescritto il presunto credito, visto che i pareri del Curatore non potevano valere come confessione, e che la domanda giudiziale era solo intesa ad ottenere l’adempimento del preliminare.

Quanto al preteso privilegio, la Corte d’appello ha rilevato che il Tribunale non avrebbe avuto alcuna ragione di pronunciarsi sulla preliminare, avendo negato il diritto, ma che in ogni caso anche a ritenere che la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c., valesse come trascrizione del preliminare, non era intervenuta la trascrizione del definitivo entro i tre anni o di altro atto che costituisse esecuzione del preliminare o della domanda giudiziale e quindi, essendo cessati gli effetti della trascrizione del preliminare, il credito vantato non avrebbe potuto avere natura privilegiata.

Ricorrono B.M.E., F.E.F. e F.C.A., con ricorso affidato a cinque motivi.

Si difende con controricorso il Fallimento.

Rileva quanto segue.

I ricorrenti hanno formulato cinque motivi di impugnazione, rubricandoli come segue: “omessa ed erronea valutazione delle emergenze processuali in ordine alla certezza del diritto”, “erronea valutazione della documentazione versata in atti”, “erronea motivazione circa l’intervenuta prescrizione”,”erronea valutazione circa la domanda giudiziale”,” erronea statuizione sull’ammissione al privilegio”.

Ora, al di là della rubrica dei motivi, ben poco corrispondente alla tipologia propria della denuncia dei vizi ex art. 360 c.p.c., in ogni caso si deve rilevare che i sigg. B. e F. hanno chiesto l’ammissione del credito derivante, in tesi, dal versamento dell’acconto di Lire 16 milioni all’atto della sottoscrizione della scrittura dell’11/2/1983, e di Lire 24 milioni, versati a mezzo di quattro effetti cambiari, da ciò conseguendo la prova in capo agli stessi dei detti versamenti.

La Corte del merito ha ritenuto l’inopponibilità del preliminare perchè nella nota di trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. non vi era alcun riferimento a detta scrittura, ed ha escluso la valenza confessoria al parere del curatore del 1/2/93(in cui questi aveva dichiarato di potere transigere trasferendo la proprietà dell’immobile “detratta la somma di L. 27.500.000 riconosciuta come acconto già versato”:così pag. 3 sentenza) ed alla comunicazione dell’11/6/93(in cui il curatore aveva comunicato che risultavano nel libro giornale il versamento indicato nel preliminare ed i tre effetti cambiari di Lire 5 milioni ciascuno, ma non risultavano effettuate registrazioni iva e che non v’era traccia della cambiale di 9 milioni di lire), facendo valere la terzietà del curatore, la non disponibilità del diritto in capo a questi ed il fatto che detti atti erano rivolti al GD e non alla controparte.

Di contro a detti rilievi, i ricorrenti, nei primi due motivi, hanno posto la questione della certezza della data ex art. 2704 c.c., senza peraltro censurare lo specifico rilievo della Corte di merito, del mancato riferimento nella nota di trascrizione al preliminare in oggetto; hanno dedotto che il curatore non era terzo, ma controparte, avendo raccolto il parere favorevole del comitato dei creditori, ritenendo di potere procedere al trasferimento di proprietà ai promissari acquirenti, ma non hanno integralmente censurato la specifica ed articolata argomentazione addotta dalla Corte del merito sul punto.

Nel resto, si sono doluti delle argomentazioni svolte dalla Corte d’appello per ribadire la correttezza delle statuizioni del Tribunale in relazione alla prescrizione del diritto ed al privilegio, che devono ritenersi svolte ad abundantiam, vista l’effettiva ratio decidendi, basata sull’inopponibilità del preliminare e sulla insussistenza della confessione ad opera del curatore.

Il ricorso va pertanto ritenuto nel complesso inammissibile; Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 5000,00, oltre Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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