Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3750 del 25/02/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3750 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 17996-2014 proposto da:
BIZZARRI PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA
CAMICI, rappresentato e difeso dall’avvocato FERNANDO
PAGGETTI giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
PREFETTURA – UFFICIO DEL GOVERNO DELLA
PROVINCIA DI PISTOIA;
– intimata –

Ssos’

Data pubblicazione: 25/02/2016

avverso la sentenza n. 5/2014 del TRIBUNALE di PISTOIA
dell’11/12/2013, depositata il 07/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO

CORRENTI.

Ric. 2014 n. 17996 sez. M2 – ud. 17-12-2015
-2-

FATTO E DIRITTO
Bizzarri Pierluigi propone ricorso per cassazione contro l’UTG prefettura di
Pistoia, che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di
il Ire 1,1f:12M che ha respinto il suo appello alla sentenza del GP di quella città, a sua

i

volta reiettiva dell’opposizione alle ordinanze prefettizie di ingiunzione del

pagamento di euro 3.096 e 7224 e di divieto di emettere assegni per 24 mesi per
avere tratto sul c/c intestato alla Primadonna srl assegni bancari in violazione del
disposto dell’art. 1 legge 389/1990 e succ. mod.
La sentenza impugnata riferisce che l’opposizione si fondava sull’assunto che gli
assegni erano stati emessi in date precedenti a quelle dei rispettivi incassi quando
sussisteva convenzione di cheque tra traente e trattario rivestendo il primo la
qualità di legale rappresentante della società correntista ed essendo la revoca
intervenuta successivamente a seguito della messa in liquidazione della società.
Richiama consolidata giurisprudenza di questa Corte sulla impossibilità di
invocare il fatto scusabile in caso di postdatazione degli assegni e di sopravvenuta
revoca.
Il ricorrente lamenta, con unico motivo, nullità della sentenza per omessa
pronuncia su uno dei motivi di impugnazione ritualmente proposti col quale si
affermava che, ai fini della configurabilità dell’illecito, la Prefettura aveva l’onere
di fornire la prova che il traente fosse a conoscenza della revoca mediante la
produzione dell’avviso di ricevimento della comunicazione o di altre prove; il
preavviso era inesistente.
La censure non è risolutiva in quanto, come dedotto, la sentenza impugnata
riferisce che l’opposizione si fondava sull’assunto che gli assegni erano stati
emessi in date precedenti a quelle dei rispettivi incassi quando sussisteva
convenzione di cheque tra traente e trattario rivestendo il primo la qualità di legale

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rappresentante della società correntista ed essendo la revoca intervenuta
successivamente a seguito della messa in liquidazione della società.
Ciò posto non sussiste omessa pronunzia su motivi assorbiti dal rigetto di altre
doglianze ed in ogni caso oggetto di rigetto implicito in relazione alla richiamata
consolidata giurisprudenza di questa Corte sulla impossibilità di invocare il fatto

dallo stesso ricorrente con riferimento alla messa in liquidazione della società.
Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese di
controparte in questa sede.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso dando atto della sussistenza dei presupposti ex dpr
115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Roma 17 dicembre 2015.

scusabile in caso di postdatazione degli assegni e di sopravvenuta revoca ammessa

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