Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3750 del 17/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 05/11/2009, dep. 17/02/2010), n.3750
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso
di essa domiciliata in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12;
– ricamante –
contro
C.M., quale curatore del fallimento di B.
P.;
– intimato –
MONTEPASCHI SE.RI.T. spa;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 54/22/05, depositata il 25 febbraio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5
novembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale, Dott. SORRENTINO Federico, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria regionale della Sicilia con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Agrigento, nei confronti della sentenza, di accoglimento degli otto ricorsi, riuniti, proposti, oltre che nei confronti dell’amministrazione, nei confronti della spa Montepaschi SE.RI.T., concessionaria per la riscossione, da C.M. nella qualità di curatore del fallimento di B.P., avverso otto cartelle di pagamento, contenenti le iscrizioni a ruolo, relative ad imposte dirette per gli anni 1982, 1986, 1989, 1991 e 1992, che venivano perciò annullate.
Il giudice del gravame riteneva “che le ragioni addotte dall’Ufficio non fossero meritevoli d’accoglimento e pertanto l’appello risulta ingiustificato”. Considerava infatti tempestivi i ricorsi perchè proposti il 27 febbraio 2001 avverso le cartelle notificate il 29 dicembre 2000.
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della decisione articolando un motivo.
Nè il contribuente nè il concessionario per la riscossione hanno svolto attività nella presente sede.
Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stato fissato per la trattazione in Camera di consiglio.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo l’amministrazione censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., par omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, rilevando come la Commissione regionale abbia statuito solo sulla proposizione di alcuni ricorsi, omettendo di esaminare le altre questioni ritualmente prospettate dall’ufficio, ed in particolare quella concernente la tempestiva iscrizione a ruolo, in relazione alla quale sin dal primo grado era stata depositata documentazione, e quella concernente la propria estraneità ai rapporti tra il contribuente ed il concessionario per la riscossione, considerata l’esclusiva responsabilità di quest’ultimo per i vizi riguardanti il procedimento notificatorio delle cartelle di pagamento.
Il ricorso è manifestamente fondato, in quanto la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sui motivi d’appello, segnatamente su quello concernente la tempestiva iscrizione a ruolo e su quello concernente l’estraneità dell’amministrazione relativamente ai vizi riguardanti il procedimento notificatorio delle cartelle.
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010