Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3750 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 3750 Anno 2018
Presidente: BALESTRIERI FEDERICO
Relatore: LEO GIUSEPPINA

ORDINANZA
sul ricorso 18454-2014 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585 in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN SATURNINO, 5, presso
lo studio dell’avvocato FRANCESCA NAPPI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
2731

BIASI ADELMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BEVAGNA 14, presso lo studio dell’avvocato DANTE DE
MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA
POLLICORO, giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 15/02/2018

avverso la sentenza n. 437/2013 della CORTE D’APPELLO
di LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il

07/01/2014 R.G.N. 627/12;

RG. 18454/2014

RILEVATO
che, con sentenza depositata il 7/1/2014, la Corte di Appello di Lecce,
Sezione distaccata di Taranto, accogliendo il gravame interposto da
Biasi Adelmo, nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avverso la
pronunzia del Tribunale della stessa sede resa in data 29/6/2012, ha
dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato

reintegrare immediatamente il Biasi nel proprio posto di lavoro ed a
corrispondere, in difetto, al lavoratore le retribuzioni allo stesso
spettanti dalla data della pronunzia della sentenza sino all’effettiva
reintegrazione, oltre all’indennizzo ex art. 32, comma 5, della legge n.
183/2010, nella misura di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale,
a titolo di indennità risarcitoria;
che avverso tale sentenza Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso per
cassazione affidato a due motivi;
che il Biasi ha resistito con controricorso;
che il P.G. non ha formulato richieste

CONSIDERATO

che, preliminarmente, deve rilevarsi che è stata depositata presso la
cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione copia del
verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto da Biasi Adelmo
e dal procuratore speciale della società, Franz Claudio, in data
12/11/2015, in cui le parti espressamente rinunziano, altresì, ad
azionare reciprocamente ogni rivendicazione ricollegabile ad ulteriori
rapporti tra le stesse intercorsi;
che, avuto riguardo all’accordo transattivo raggiunto dalle parti in
ordine ai fatti per cui è causa, deve ritenersi che le stesse non abbiano
più interesse a proseguire il processo;
che

va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del

contendere;

tra le parti in data 30/9/2002 ed ha condannato la società a

che la condotta processuale tenuta dalle parti, diretta alla definizione
non contenziosa del procedimento, giustifica la compensazione delle
spese del giudizio

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese
compensate.

Così deciso nella Adunanza camerale del 20 giugno 2017.

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