Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3750 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 15/02/2011), n.3750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2658/2010 proposto da:

C.M. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CIVININI

12, presso lo studio dell’avvocato CASSIANO Massimo, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARLETTA LORETTA,

giuste deleghe a margine della seconda e terza facciata del ricorso;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO Alessandro, PULLI CLEMENTINA, MAURO RICCI, GIANNICO

GIUSEPPINA, giusta delega in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 168/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

3/02/09, depositata il 07/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe indicata del 7 febbraio 2009 la Corte d’appello di Firenze, confermando la statuizione di primo grado, dichiarava decaduti B.M. e gli altri lavoratori attuali ricorrenti dal diritto di richiedere la rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto L. n. 257 del 1992, ex art. 13, applicando il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla domanda amministrativa all’inizio del ricorso giudiziale;

Avverso detta sentenza ricorrono i lavoratori soccombenti con tre motivi. L’Inps ha depositato procura;

Con il primo motivo si denunzia violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come modificato dalla L. n. 438 del 1992; con il secondo violazione ed erronea applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e successive modifiche in particolare D.L. n. 269 del 2003, art. 47, convertito nella L. n. 326 del 2003; con il terzo motivo si denunzia la omessa valutazione e motivazione in ordine alla altre eccezioni formulate dall’Inps;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di inammissibilità del ricorso; Vista la memoria depositata dai ricorrenti;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili perchè i primi due motivi di ricorso, pur lamentando violazione di legge, non si concludono con la formulazione dei quesiti di diritto;

in relazione al quesito di diritto, l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (applicabile, ai sensi dell’art. 27, comma 2, di detto decreto, ai ricorsi per cassazione proposti avverso sentenze rese pubbliche in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso, come nella specie) stabilisce che l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso proposto ai sensi del precedente art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, e 4, debba concludersi, a pena d’inammissibilità del motivo, con la formulazione di un quesito di diritto. Attraverso questa specifica norma, in particolare, il legislatore si propone l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere. La formulazione del quesito funge da prova necessaria della corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati. Ne consegue non solo che la formulazione del quesito di diritto previsto da detta norma deve necessariamente essere esplicita, in riferimento a ciascun motivo di ricorso (cfr., in tal senso, Sez. un. n. 7258 del 2007, e Cass. n. 27130 del 2006), ma anche che essa non deve essere generica ed avulsa dalla fattispecie di cui si discute (cfr. Sez. un. n. 36 del 2007), risolvendosi altrimenti in un’astratta petizione di principio, perciò inidonea tanto ad evidenziare il nesso occorrente tra la singola fattispecie ed il principio di diritto che il ricorrente auspica sia enunciato, quanto ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio, ad opera della Corte, in funzione nomofilattica. Inoltre la Corte, con la sentenza 26 marzo 2007 n. 7258 delle sezioni unite, ha affermato che la disposizione non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto si possa desumere implicitamente dalla formulazione del motivi di ricorso, perchè una tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma;

I primi due motivi di devono quindi essere dichiarati inammissibili e parimenti inammissibile risulta anche il terzo, non avendo i ricorrenti alcun interesse a censurare la omessa considerazione di eccezioni formulate dall’Inps per paralizzare la loro pretesa;

Ritenuto di disattendere le deduzioni di cui alla memoria dei ricorrenti giacchè, se è vero che l’obbligo di formulare i quesiti di diritto è stato abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d), l’abrogazione suddetta vale però solo per i ricorsi proposti avverso sentenze pubblicate dopo l’entrata in vigore della legge, ossia dopo il 2 marzo 2009, mentre per quelli proposti in precedenza, come nella specie, l’obbligo del quesito è pur sempre in vigore. Ritenuto che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e che non si deve provvedere sulle spese perchè l’Inps si è limitato a depositare procura.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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