Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3750 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.13/02/2017),  n. 3750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19946/2014 proposto da:

UNICREDIT LEASING SPA GRUPPO BANCARIO UNICREDIT già LOCAT SPA (P.I.

(OMISSIS)), in persona del procuratore speciale, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI VILLINI 15, presso lo studio

dell’avvocato GAETANO CAPRINO, che lo rappresenta e difende, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, (P.I. (OMISSIS)), in persona del curatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo

studio dell’avvocato LEOPOLDO SAMBUCCI (studio TROILO), che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2138/2014, emessa il 18/06/2014, del TRIBUNALE

di VELLETRI, depositata il 26/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA MARIA

DI VIRGILIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

Il Tribunale di Velletri, con la pronuncia indicata, ha respinto l’opposizione allo stato passivo presentata da Unicredit Leasing spa avverso il rigetto della domanda di ammissione al passivo del Fallimento (OMISSIS) srl, per la somma di Euro 1.494.521,02, in relazione a quattro rapporti di leasing, tutti risolti in data anteriore alla dichiarazione di fallimento della (OMISSIS), nonchè delle domande in gradato subordine, di ammissione della somma indicata con riserva all’esito della vendita dei beni, e di ammissione della minore somma di Euro 124387,54.

Secondo il Tribunale, i contratti, per la tipologia e la struttura negoziale, erano da ritenersi quali leasing di tipo traslativo, la cui risoluzione è soggetta all’applicazione in via analogica dell’art. 1526 c.c.; i beni avevano conservato valore alla scadenza del contratto ed i canoni comprendevano una frazione del prezzo; la detenzione da parte di terzi, come sostenuto dalla società in comparsa conclusionale, non implicava alcuna diversa regolamentazione nè comportava alcuna responsabilità contrattuale della massa fallimentare, fermo il pieno diritto della parte di ottenere la restituzione.

Ciò posto, il Tribunale ha rilevato che per i contratti erano stati pagati gli importi specificati per canoni, con rate scadute residue ed interessi moratori ed ulteriori diritti sino alla scadenza;che i beni avevano i valori residui stimati dal CTU; che, applicato l’art. 1526 c.c., l’equo compenso poteva essere commisurato alla rate già riscosse sino alla risoluzione a fronte del valore complessivo destinato a rientrare nella disponibilità della locatrice; che era infine del tutto sfornita di prova la risarcitoria.

Ricorre Unicredit Leasing spa, con ricorso affidato a quattro motivi.

Si difende con controricorso il Fallimento.

1.1.- Col primo motivo, di doglianza della ritenuta qualificazione del contratto come leasing traslativo, senza considerare le disposizioni contrattuali chiarificatrici della volontà di attribuire ai contratti la funzione di finanziamento e di godimento (artt. 20, 21, 23 Condizioni generali), la ricorrente si limita a ribadire la propria diversa interpretazione, tra l’altro riportando disposizioni che, anche al di là del mancato rispetto del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, come interpretato nelle pronunce SU 22716/2011, 7161/2010, 28547/2008, non riguardano il profilo della qualificazione, e non indica quali canoni interpretativi siano stati in tesi violati dal Giudice del merito.

1.2.- Il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la ricorrente si limita a sostenere l’applicabilità della L. Fall., art. 72 quater, sul rilievo del superamento da parte della novella fallimentare della distinzione tra leasing traslativo e di godimento, richiamando del tutto apoditticamente pronunce di merito e dottrina. A riguardo, è sufficiente rilevare che anche di recente è stato ribadito che la L. Fall., art. 72 quater, non si applica quando il contratto di leasing sia stato risolto prima della dichiarazione di fallimento (vedi da ultimo la pronuncia 2538/2016, che richiama la precedente 8687/2015, che ha affermato che la L. Fall., art. 72 quater, trova applicazione solo nel caso in cui il contratto di leasing sia pendente al momento del fallimento dell’utilizzatore, mentre, ove si sia già anteriormente risolto, occorre distinguere a seconda che si tratti di leasing finanziario o traslativo, solo per quest’ultimo potendosi utilizzare, in via analogica, l’art. 1526 c.c., con l’ulteriore conseguenza che, in tal caso, il concedente ha l’onere, se intende insinuarsi al passivo del fallimento, di proporre la corrispondente domanda completa in tutte le sue richieste nascenti dall’applicazione della norma da ultimo citata).

1.3.- Il terzo motivo, titolato come vizio di motivazione, è infondato, visto che il fatto della mancata restituzione del bene occupato da terzi è stato considerato dal Tribunale; quanto alla seconda parte del motivo, intesa a denunciare invero il vizio processuale (mancata pronuncia sulla domanda subordinata di ammissione con riserva), la parte non ha fatto riferimento alla nullità della pronuncia, di talchè non può ritenersi denunciato il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 4 (vedi SU 17931/2013).

1.4.- Il quarto motivo è inammissibile, essendo formulato come violazione dell’art. 112 c.p.c., come in tesi illegittima estensione del thema decidendum, alla quantificazione dell’equo compenso, mentre detta determinazione era conseguente all’inquadramento giuridico operato dal Tribunale; nel resto, la doglianza relativa alla CTU, oltre a non riportare i passaggi censurati della consulenza, è intesa in realtà a far valere vizio motivazionale, inammissibile con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che si applica ratione temporis.

Il ricorso va pertanto respinto; le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 8000,00, oltre Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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