Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3750 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 12/02/2021), n.3750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19511/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

CUINVEST SRL (C.F.), in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, n. 2541/2018, depositata il 19 giugno 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 12 novembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Risulta dalla sentenza impugnata che la società contribuente ha impugnato il diniego di definizione agevolata dei ritardati versamenti di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis, assumendo che il condono in oggetto si perfezionasse con il pagamento della prima rata e che il ritardato e che l’omesso versamento degli importi successivi alla prima rata non comportasse la decadenza dal beneficio del condono ma solo l’scrizione a ruolo degli importi non pagati.

La CTP di Ragusa ha accolto il ricorso e la CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza in data 19 giugno 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che il versamento della prima rata preclude la declaratoria di inefficacia della definizione automatica, in applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; la società contribuente intimata non si è costituita in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1 – Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 9 e 9-bis, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che ai fini del perfezionamento del condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, sia sufficiente il pagamento della sola prima rata, con conseguente inidoneità dell’omesso versamento delle rate successive a determinare la decadenza dal beneficio. Deduce il ricorrente che il pagamento della prima rata costituisce condizione per l’accesso al beneficio (consistente nel pagamento ridotto delle sanzioni per omesso o ritardato versamento di imposte), consentendo al contribuente di optare per il pagamento rateale, ma non esclude che il pagamento dell’intero importo sia condizione ai fini della conservazione del medesimo beneficio. Deduce l’Ufficio ricorrente l’irrilevanza nel caso di specie della disciplina di cui all’art. 9 L. cit., in quanto nel caso di specie si verte in materia di disapplicazione delle sanzioni, avente carattere “clemenziale” del suddetto condono (quanto alla disapplicazione delle sanzioni), laddove l’art. 9 L. cit. costituisce disposizione diversa, non suscettibile di applicazione analogica.

2 – Il ricorso è fondato.

2.1 – Risulta dalla sentenza impugnata che nel caso di specie si verte in materia di condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, comma 1, (“istanza di definizione dei ritardati od omessi versamenti, L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis, comma 1, (.4 fattispecie controversa (…) ritardati od omessi versamenti delle rate successive ex art. 9-bis”). Il caso di specie riguarda, pertanto, la disapplicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, di cui alla citata disposizione normativa (“le sanzioni non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d’imposta che alla data del 16 aprile 2003 provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono 11.1, per gli altri soggetti la somma di 6.000 Euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003, possono essere versati in tre rate di pari importo”).

La L. n. 289 del 2002, art. 9, riguarda, invece, la definizione “automatica” delle imposte di cui al medesimo articolo, comma 2 (imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive, etc.). Alla L. n. 289 cit., medesimo art. 9, comma 17, è, poi, prevista una definizione con rateazione, maggiorata di interessi legali, nel cui caso il mancato rispetto della rateazione non produce inefficacia della definizione automatica (“l’omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali non determina l’inefficacia della definizione automatica”).

2.2 – Questa Corte è ferma nel principio secondo cui il condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis, relativo alla possibilità di definire gli omessi e ritardati versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono “clemenziale”. Si tratta di forma di condono diversa da quella “premiale”, come invece avviene nei casi delle fattispecie regolate dalla medesima L. n. 289 del 2002, artt. 7,8,9,15 e 16 le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario (Cass., Sez. V, 13 gennaio 2016, n. 379).

Nella prima e diversa ipotesi di cui alla L. ult. cit., art. 9-bis, non è, invece, necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis, in ordine alla determinazione del quantum, pari all’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi della stessa disposizione, comma 3, maggiorata degli interessi di cui alla L. cit., art. 4. Ne consegue che il condono è, in tal caso, condizionato all’integrale pagamento di quanto dovuto, per cui in caso di pagamento rateale, la definizione del carico tributario si determina solo al momento dell’integrale esecuzione del piano di rateazione. Ove, pertanto, risulti omesso il pagamento di una o più rate, l’istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione anticipata (Cass., Sez. V, 7 novembre 2018, n. 28362; Cass., Sez. V, 29 dicembre 2017, n. 31133; Cass., Sez. VI, 7 maggio 2013, n. 10650; Cass., Sez. VI, 21 maggio 2012, n. 8027; Cass., Sez. V, 6 ottobre 2010, n. 20745).

2.3 – La diversità della definizione “clemenziale” di cui alla L. cit., art. 9-bis, rispetto a quelle “premiali” contenute nella L. cit., artt. 8, 9, 15 e 16, dà contezza del fatto che nel condono clemenziale non siano richiamate disposizioni quali quelle che considerano efficaci le ipotesi di condono anche in caso di mancato adempimento integrale, come nel caso della L. cit., art. 9, comma 17 (“l’omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali non determina l’inefficacia della definizione automatica”) e che, pertanto, sono insuscettibili di applicazione analogica, in quanto, come tutte le disposizioni di condono, costituiscono disposizioni di carattere eccezionale (Cass., Sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25238; Cass., Sez. V, 30 novembre 2012, n. 21364; Cass., Sez. V, 23 settembre 2011, n. 19546).

2.4 – La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il versamento della prima rata del condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, preclude l’inefficacia della definizione automatica per effetto dell’applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, non ha fatto buon governo di tali principi.

3 – Il ricorso va, pertanto, accolto e, decidendosi la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ex art. 384 c.p.c., la domanda del contribuente va rigettata. Le spese dei due gradi del giudizio di merito sono soggette a integrale compensazione, stante l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità; le spese del giudizio di legittimità sono soggette a soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso; dichiara compensate le spese dei due gradi del giudizio di merito; condanna l’intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, che liquida in Euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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