Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3749 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 05/11/2009, dep. 17/02/2010), n.3749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso

di essa domiciliata in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 2/28/06, depositata il 20 febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5

novembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. SORRENTINO Federico, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Roma (OMISSIS), nei confronti della sentenza di accoglimento del ricorso di C.M. avverso l’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF e dell’ILOR per l’anno 1996.

L’accertamento era basato su un p.v.c. redatto sulla base delle risultanze dei conti bancari ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2, dal quale erano emersi accreditamenti per L. 307.579.000, a fronte di ricavi dichiarati in L. 2.985.000.

In primo grado il ricorso era stato accolto ed i ricavi accertati ridotti a L. 22.577.341.

La CTR rigettava il gravame dell’Agenzia delle entrate rilevando che “le motivazioni riportate nell’appello non possono trovare accoglimento in quanto è impensabile che una ditta per l’anno in questione incrementi di oltre il 1000% i ricavi rispetto all’anno precedente e di oltre il 900% rispetto all’anno successivo, considerazione questa che ha indotto la CTP ad emanare la sentenza favorevole al contribuente, motivazioni e sentenza che la Commissione fa proprie”.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della decisione articolando un motivo.

Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stato fissato per la trattazione in Camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico complesso motivo l’amministrazione censura la sentenza anzitutto per aver adottato una motivazione de relato rispetto alla statuizione di primo grado, definita “ampia ed esauriente”, ma motivata in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, doglianza che aveva costituito il principale motivo d’appello; in secondo luogo, per avere così anch’essa ritenuto che la presunzione posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, sia un mero indizio e non una vera e propria prova, che ammette la prova contraria, nella specie del tutto omessa.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui nell’accertamento delle imposte sui redditi, è legittima, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, l’utilizzazione da parte dell’amministrazione finanziaria (anche attraverso un puntuale richiamo, nell’avviso di accertamento, al verbale di ispezione redatto dalla guardia di finanza) dei dati relativi ai movimenti bancari del contribuente, che costituiscono valida prova presuntiva, anche senza l’indicazione analitica delle singole annotazioni utilizzate per la ricostruzione dell’imponibile, fermo restando che l’onere della prova liberatoria, per il contribuente, si commisura alla natura ed alla consistenza degli elementi indiziari contrari impiegati dall’amministrazione (Cass. n. 7329 del 2003, n. 11778 del 2001, n. 7267 del 2002).

La sentenza impugnata non da alcun rilievo alla presunzione costituita dai dati relativi ai movimenti bancari, nè fa cenno a prove contrarie offerte dal contribuente, sul quale il relativo onere gravava.

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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