Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3749 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 15/02/2011), n.3749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2211/2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati PULLI Clementina, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4220/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

22.5.08, depositata il 19/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma, riformando la statuizione di primo grado di rigetto integrale della domanda, condannava l’Inps a pagare a C.G. la somma di 4.216,35 Euro per rivalutazione e interessi sui ratei di pensione corrisposti in ritardo (domanda del 7.6.88, decorrenza dal 1.7.78, accessori per il periodo dai 1.7.78 alla data del pagamento 26.3.1993), ritenendo che si fossero prescritti i ratei anteriori al decennio dalla richiesta, efficace ad interrompere le prescrizione, del 10.1.99 ricevuta dall’Inps il 3.2.99 (vi era ulteriore interruzione di 7.1.2004, ricevuta il 2.2.2004);

Avverso detta sentenza ricorre l’Inps, la parte privata è rimasta intimata;

L’Inps ricorre con due motivi: perchè i dieci anni dovevano farsi decorrere dalla domanda del 27.10.88 e quindi era tardiva la interruzione del 10.1.99; perchè i due documenti di interruzione della prescrizione erano stati depositati solo in appello, e non già in primo grado nonostante che esso Istituto avesse eccepito la prescrizione in comparsa di risposta davanti al Tribunale;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, dai momento che il secondo motivo di ricorso, preliminare logicamente, è manifestamente fondato, ed atto ad assorbire il primo, essendosi affermato (Cass. Sez. un. n. 8202 del 20/04/2005) che “Nel rito del lavoro, in base al combinato disposto dell’art. 416 cod. proc. civ., comma 3, che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare – onere probatorio gravante anche sull’attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 – e art. 437 cod. proc. civ., comma 2, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova – fra i quali devono annoverarsi anche i documenti, l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello”.

Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza, che ha erroneamente ammesso la produzione in appello dell’atto di interruzione della prescrizione del 10.1.99, deve essere cassata;

Ritenuto che non vi è necessità di ulteriori accertamenti, giacchè, non tenendosi conto del predetto documento, sulla pretesa si è ormai maturata la prescrizione decennale;

Ritenuto che pertanto la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo;

Ritenuto che non si deve provvedere per le spese dell’intero processo ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., prima delle modifiche apportate nel 2003, essendo la causa iniziata anteriormente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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