Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3749 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. I, 12/02/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 12/02/2021), n.3749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14169/2019 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Taranto 95,

Lotto C, Scala A presso lo studio dell’avvocato Donato Cicenia che

lo rappresenta e difende, in forza di procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., domiciliato per

legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, Via dei Portoghesi, 5 che lo rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3171/2019 del Tribunale di Napoli, Sezione

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale

e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, depositato

il 29/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2021 dal Cons. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1 Il Tribunale di Napoli con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato l’opposizione proposta D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis da F.A., cittadino della Costa d’Avorio, di etnia Malinkè e di religione musulmana, avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ne aveva disatteso la domanda di protezione internazionale nella ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso per ragioni umanitarie.

2. Il richiedente ha dichiarato di essere lasciato il proprio Paese per sfuggire alle minacce che la popolazione faceva alla sua famiglia – culminate nel suo ferimento ad un piede – per avere il padre svolto un servizio di accompagnamento verso la città di Abidjan, con il proprio autobus, dei sostenitori del partito opposto a quello che si era affermato all’esito della campagna elettorale del 2011.

3. Ricorre per la cassazione dell’indicato decreto O.A. con tre motivi. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente denuncia error in procedendo e error in iudicando.

Il richiedente deduce che il Tribunale aveva erroneamente attribuito rilievo alla mancata prova in ordine alle vicende riferite là dove il ricorrente non è gravato dall’onere di fornire una prova certa e rigorosa dei fatti; egli richiama inoltre fonti sulle condizioni del Paese di provenienza dirette a legittimare il riconoscimento della protezione essendo egli considerato un fanatico attivista della più estrema fazione politica, ragione per al quale erano stati trucidati fratello e padre.

Il Tribunale non aveva acquisito tutte le informazioni elaborate dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e non aveva avuto alcun riguardo al contenuto delle plurime fonti individuate dalla Corte di cassazione sulle condizioni della Costa d’Avorio in materia di diritti e libertà delle persone; i giudici di merito avevano escluso l’esistenza del danno grave che il richiedente avrebbe subito in caso di rientro nel proprio Paese senza valutare il rilevante conflitto tra le forze di sostegno di Outtara.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Il Tribunale ha escluso la credibilità del racconto per un apprezzamento di fatto, secondo il quale il giudice del merito deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) e che risulta censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 01; Sez. 6 – 1, n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571 – 01).

Il Tribunale ha ritenuto l’inattendibilità del racconto nella natura evidenziando numerose contraddizioni e lacune delle articolate riferite circostanze dei momenti secondo i quali i vari componenti della famiglia ricercati dagli oppositori avrebbero abbandonato, fuggendo, la città di Adbijan per una valutazione complessiva in cui figura la condotta tenuta dal richiedente nel corso del giudizio durante il quale egli non si presentava all’udienza di comparizione così circoscrivendo un racconto nel resto apprezzato come “estremamente confuso e contraddittorio”.

Si tratta di motivazione a sostegno del formulato giudizio di inattendibilità del racconto con cui il motivo neppure si confronta non prospettando peraltro alcuna nullità o omissione ex art. 360 c.p.c., n. 5 cit..

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia error in procedendo e error in iudicando, nonchè violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e h) e art. 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g).

2.1. Il Tribunale aveva escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria senza valutare il rischio di tortura o latra forma di pena o trattamento inumano e degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine e la minaccia grave ed individuale alla vita o persona di un civile (art. 14, lett. c).

2.3. Il motivo è inammissibile perchè manca di specificità e pertinenza rispetto alla ratio decidendi. Il richiedente asilo non è 3tato infatti ritenuto attendibile perchè il pericolo prospettato scaturiva da una storia priva di concreta plausibilità.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia error in procedendo e error in iudicando, nonchè violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, art. 32, comma 3. Il Tribunale non aveva correttamente affrontato il tema della vulnerabilità, con valutazione individuale, del ricorrente come indicata dalla sentenza n 4455 del 2018 di questa Corte di cassazione, mancando anche di ogni attività di accertamento condotta in via comparativa tra il contesto di provenienza e quello raggiunto in Italia.

3.2. Il motivo è inammissibile poichè il ricorrente si limita a una generica esposizione degli orientamenti in materia, senza indicare e argomentare quale ragione di specifica vulnerabilità soggettiva, diversa da quelle considerate ed escluse dal Tribunale (quelle indicate nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e quelle corrispondenti a obblighi internazionali dello Stato italiano), egli avesse dedotto nel giudizio di merito e ora invocasse.

Nè può avere rilievo la vicenda personale riferita, non ritenuta credibile dal Tribunale, tanto nella prospettiva delle protezioni maggiori, quanto nella prospettiva della tutela sussidiaria e residuale di cui al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese al controricorrente, liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso o e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese processuali, liquidate in Euro 2.100,00, per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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