Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3748 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 05/11/2009, dep. 17/02/2010), n.3748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso

di essa domiciliata in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.V., rappresentato e difeso dall’avv. AMATUCCI Andrea

ed elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. Antonio Cepparulo

in Viale Camillo Sabatini n. 150;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 247/32/05, depositata il 17 febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5

novembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

Udito l’avv. Andrea Amatucci per il controricorrente;

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. PRATIS Pierfelice, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale della Campania con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Nola, nei confronti della decisione di primo grado di accoglimento del ricorso di C.V., socio con quota del 33% della snc LIECO di Covone Felice, Domenico, Antonio e Vincenzo, avverso l’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF per l’anno 1996, con il quale era stato rettificato il reddito di partecipazione del contribuente alla società, a seguito dell’accertamento di un maggior reddito in capo a quest’ultima. Il giudice di secondo grado ha così confermato la decisione di primo grado, non ritenendo idonee “le presunzioni poste in essere nel rideterminare il reddito societario”.

Nei confronti della decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il contribuente resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria.

La causa, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stata fissata per la trattazione in Camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo complesso motivo l’amministrazione ricorrente si duole che la decisione sia stata motivata con rinvio a quella assunta nel pregiudiziale giudizio concernente l’accertamento del reddito sociale, senza neppure dare atto del suo eventuale passaggio in giudicato; con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione sotto altro profilo.

Preliminarmente questa Corte deve rilevare che il giudizio, concernente l’accertamento, a carico di soci, del reddito di partecipazione alla società, essendosi svolto solo nei confronti di alcuni dei soggetti interessati, senza aver visto la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari, è affetto da nullità assoluta.

Ciò in quanto “in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità dì un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Cass., sezioni unite, 4 giugno 2008, n. 14815).

La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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