Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3748 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 3748 Anno 2018
Presidente: BALESTRIERI FEDERICO
Relatore: LEO GIUSEPPINA

ORDINANZA

sul ricorso 16672-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso
lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
2729

FERAZZANI STEFANO;

intimato

avverso la sentenza n. 105/2012 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 21/02/2012 R.G.N. 4241/10;

Data pubblicazione: 15/02/2018

RG. 16672/2012

RILEVATO
che, con sentenza depositata il 21/2/2012, la Corte di Appello di
Roma, in parziale accoglimento del gravame interposto da Ferazzani
Stefano, nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avverso la pronunzia del
Tribunale della stessa sede resa in data 9/3/2010, ha dichiarato che
tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo

condannato la società a corrispondere al lavoratore un’indennità pari a
quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre
accessori come per legge;
che avverso tale sentenza Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso per
cassazione affidato a due motivi;
che il Ferazzani è rimasto intimato;
che il P.G. non ha formulato richieste

CONSIDERATO

che è stata depositata presso la cancelleria della Sezione lavoro della
Corte di Cassazione copia del verbale di conciliazione in sede sindacale,
sottoscritto da Ferazzani Stefano e dal procuratore speciale della
società, Ferrari Francesco, in data 6/9/2012, e che Poste Italiane
S.p.A., a seguito di ciò, ha depositato atto di rinunzia ai sensi dell’art.
390 c.p.c., ritualmente notificato al lavoratore in data 24/9/2013;
che, avuto riguardo all’accordo transattivo raggiunto dalle parti in
ordine ai fatti per cui è causa – ed alla conseguente rinunzia al ricorso
per cassazione da parte della società datrice di lavoro -, deve ritenersi
che le stesse non abbiano più interesse a proseguire il processo;
che

va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del

contendere;
che nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità
poiché il Ferazzani non ha svolto attività difensiva

indeterminato, ancora in atto, con decorrenza dal 30/4/2002 ed ha

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.
Così deciso nella Adunanza camerale del 20 giugno 2017.
Il Presidente

Il Funzionario Gi siziario
Dott.ssa

Dott. Federico Balestrieri

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