Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3748 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 15/02/2011), n.3748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2055/2010 proposto da:

FONDAZIONE CENTRO SAN RAFFAELE DEL MONTE TABOR, in persona del

Direttore del personale corporate e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO

9, presso lo studio TRIFIRO’ E PARTNERS, rappresentata e difesa

dall’avvocato FAVALLI Giacinto, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA TARQUINIA 5/D, presso lo studio dell’avvocato RIOMMI Maurizio,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NESPOR STEFANO,

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 13/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

19/11/08, depositata il 12/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato Maurizio Riommi, difensore dei controricorrenti che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che condivide

la relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano ha accolto la domanda proposta da F.M. ed altri nei confronti della Fondazione Centro San Raffaele Monte Tabor per l’accertamento del diritto alla esclusione del sabato lavorativo nel periodo di congedo aggiuntivo di quindici giorni l’anno previsto per i lavoratori esposti al rischio radiologico;

Avverso detta sentenza la Fondazione propone ricorso con cinque motivi; resistono i lavoratori con controricorso;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso;

Letta la memoria depositata dalla ricorrente;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili perchè parte ricorrente applica, in virtù di un accordo con le OO.SS., il contratto del Comparto Sanità Pubblica; l’art. 5 di detto contratto (biennio 2001/2002) è stato interpretato direttamente da questa Corte con la sentenza n. 26364 del 16/12/2009, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, nel senso che “In tema di ferie aggiuntive in favore di lavoratori sottoposti a rischio radiologico, l’art. 5, comma 6, del c.c.n.l. comparto sanità, secondo biennio economico 2000-2001, va interpretato nel senso che nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in unica soluzione, ivi previsto per il personale esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato, per coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo, poichè la norma contrattuale contempla il beneficio di un ulteriore periodo feriale continuativo e unitariamente stabilito, da computarsi secondo il calendario e senza far riferimento ai giorni lavorativi”.

Ritenuto che l’accoglimento del motivo concernente la interpretazione della disposizione contrattuale determina l’assorbimento degli altri motivi;

Ritenuto che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo, dovendosi includere il sabato nel periodo di congedo aggiuntivo di quindici giorni all’anno.

La relativa novità delle questioni giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo relativa alle giornate del sabato. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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