Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3748 del 14/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 14/02/2020), n.3748
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33028-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA – TERRITORIO, in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
FRAROMANA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI, 1, presso lo studio
dell’avvocato NAPPI MASSIMO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2605/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE, depositata il 20/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI
PRISCOLI LORENZO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 29478/2016, accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l’atto con il quale l’Agenzia del territorio di Roma aveva provveduto a rivalutare la rendita catastale di due immobili siti in via Tagliamento nella microzona 20 della città di Roma L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, ritenendo tale provvedimento non sufficientemente motivato;
considerato che la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello facendo riferimento ad un numero di sentenza della CTP (sentenza n. 27678/2016) diversa, ad un diverso contribuente e con motivazioni che in alcun modo fanno riferimento all’odierno contribuente, pur trattandosi sempre di vicenda riguardante il contenzioso con l’Agenzia del territorio di Roma nuovo classamento catastale di immobili a Roma L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335;
che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo mentre la società contribuente si costituiva con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
considerato che, secondo questa Corte:
è sempre inammissibile l’impugnazione cumulativa, proposta mediante un unico ricorso avverso una pluralità di sentenze, quando non ricorra, nelle decisioni gravate, l’identità delle parti coinvolte e delle questioni affrontate (Cass. n. 21005 del 2019);
considerato che l’impugnazione di una pluralità di sentenze con un unico atto è consentita solo quando queste siano tutte pronunciate fra le medesime parti e nell’ambito di un unico procedimento, ancorchè in diverse fasi o gradi (come nel caso della sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e della successiva sentenza definitiva; della sentenza revocanda e di quella conclusiva del giudizio di revocazione; della sentenza di rinvio e di quella di rigetto della istanza di revocazione, allorchè le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi
delle due pronunzie, ovvero di sentenze di
grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l’una il merito e l’altra una questione pregiudiziale), mentre è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, contestualmente e con un unico atto, contro sentenze diverse, pronunciate dal giudice del merito in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, che concernano soggetti anch’essi parzialmente diversi (Cass. n. 19470 del 2017);
considerato che da tali precedenti si evince il principio secondo cui l’impugnazione di una sentenza deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nei confronti della controparte o delle controparti che risultano dalla sentenza impugnata e che siano parti del giudizio oggetto di tale sentenza;
considerato pertanto che il ricorso deve ritenersi inammissibile perchè, pur avendo la sentenza impugnata quale parte contribuente D.S., esso è stato notificato soltanto a Fra romana s.r.l. ed è parimenti proposto soltanto verso quest’ultima società, cosicchè, se il ricorso non fosse dichiarato inammissibile, il D. non avrebbe modo di difendersi in giudizio (e neppure di avere notizia di tale giudizio) per una sentenza che lo riguarda, con una conseguente intollerabile manifesta violazione del suo diritto di difesa ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile e che la condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali nei confronti di Fra ro.ma.na s.r.l., che liquida in Euro 3.500, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020