Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3747 del 18/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3747 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Farfanelli Oriana

Intimata

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria n.
89/2011/1

depositata il-12/5/2011

;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 29/1/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Farfanelli Oriana

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Perugia n. 220/3/2007, che aveva accolto il ricorso avverso il diniego di rimborso n. 21323 delle imposte ipotecaria e catastale relative
all’acquisto di un immobile di interesse storico.
Il ricorso proposto

si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto

l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 16070/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 18/02/2014

del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 29/1/2014 per l’adunanza della Corte in
Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione della nota 1 all’art.1 della tariffa all.
al D.lgs. 347/1990, laddove la CTR ha ritenuto che i trasferimenti di immobili di interesse

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Ordinanza n. 624 del
2012; sentenza 13.02.2009 n. 3573) secondo cui “i trasferimenti di immobili di interesse
artistico, storico ed architettonico sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura
proporzionale e non fissa in quanto quest’ultima, nella originaria previsione della tariffa
allegata al D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1 nota 1, veniva individuata per le tipologie di atti
previste dal D.P.R. n. 131 del 1986, quarto e quinto periodo, art. 1 comma 1, della tariffa
allegata con rinvio di tipo fisso e statico, non influenzato quindi dalle vicende modificative
della norma richiamata si che non rileva lo spostamento della previsione di detti beni dal
terzo al quarto periodo della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 citato, art. 1, comma 1 ad opera
della L. n. 488 del 1999, art. 7”.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla Farfanelli avverso il diniego di
rimborso n. 21323.
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del
merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto dalla Farfanelli avverso il diniego di rimborso, compensando tra le parti le
spese del merito e dichiarando irripetibili quelle del giudizio di cassazione
Così deciso in Roma, 29/1/2014

dott.

storico ed artistico beneficiassero del regime di imposta agevolato in misura fissa..

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