Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3747 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 05/11/2009, dep. 17/02/2010), n.3747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso

di essa domiciliata in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

R.A., rappresentato e difeso dall’avv. FERNANDO NATALE,

presso il quale è domiciliato in Roma in Via Saluzzo n. 8;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 197/08/05, depositata il 23 febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5

novembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. PRATIS Pierfelice, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Albano laziale, nei confronti della sentenza di accoglimento del ricorso di R.A. avverso la cartella di pagamento relativa all’IVA per il 1985 e 1986 liquidata sulla base delle dichiarazioni del contribuente.

In prima cure il ricorso, col quale si eccepiva la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 3, ritenendosi che la cartella contenesse l’iscrizione a ruolo di quanto dovuto a seguito di due avvisi di irrogazione di sanzioni, smesse per i detti periodi d’imposta, era stato accolto affermando che l’ufficio aveva iscritto a ruolo le dette imposte oltre il termine di prescrizione decennale, e ritenendo che il contribuente aveva per una svista eccepito invece la violazione dell’art. 17, lett. c), relativo al termine per iscrizioni a ruolo da accertamento definitivo.

Con l’appello l’ufficio aveva eccepito il vizio di ultrapetizione, avendo la Commissione provinciale accolto il ricorso del contribuente sulla base di un motivo non dedotto in primo grado.

La Commissione regionale respingeva il gravame qualificando come nuove le eccezioni proposte dall’Agenzia, e ritenendo infondato il rilievo “di ultrapetizione essendosi trattato, nella specie, di un necessario sforzo ermeneutico del giudice di primo grado”.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della decisione articolando un motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stato fissato per la trattazione in Camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’amministrazione censura la sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, assumendo che l’attività processuale svolta dall’ufficio in secondo grado aveva avuto ad oggetto soltanto la diversa qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio da parte dell’organo giudicante in relazione ad elementi già dedotti al processo, e non il mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Nel processo tributario, infatti, la preclusione della possibilità di sollevare eccezioni nuove in appello, posta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, non comporta l’improponibilità dell’illustrazione con nuovi argomenti di eccezioni già formulate, laddove non venga violato il divieto di ampliamento in appello del thema decidendum, al rispetto del quale è funzionale il limite imposto dalla legge, nè della nuova prospettazione di cosiddette eccezioni improprie, o mere difese, in quanto dirette a sollecitare il rilievo d’ufficio da parte del giudice, dell’inesistenza di fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, della cui prova è onerata l’altra parte (Cass. n. 15646 del 2004).

Nella specie, non è stata proposta alcuna domanda o eccezione nuova, nè è stato allegato alcun elemento fattuale nuovo a sostegno della pretesa impositiva, ma piuttosto formulate osservazioni dirette alla corretta qualificazione del rapporto.

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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