Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3747 del 15/02/2018
Civile Ord. Sez. L Num. 3747 Anno 2018
Presidente: BALESTRIERI FEDERICO
Relatore: LEO GIUSEPPINA
ORDINANZA
sul ricorso 14773-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato iii ROMA VIALE MAllINI 134 p_LeE,r) lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
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MORERA FEDERICA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
RIZZO, che la rappresenta e difende, giusta delega in
atti;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 15/02/2018
avverso la sentenza n. 295/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 02/04/2012 R.G.N. 3339/07;
)
RG. 14773/2012
RILEVATO
che, con sentenza depositata il 2/4/2012, la Corte di Appello di Roma,
accogliendo il gravame interposto da Morera Federica, nei confronti di
Poste Italiane S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa
sede resa in data 4/4/2006, ha dichiarato che tra le parti si è
instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
ancora in atto, con decorrenza dal 4/5/2002 ed ha condannato la
società a corrispondere alla lavoratrice l’indennizzo ex art. 32, comma
5, della legge n. 183/2010, nella misura di 2,5 mensilità, oltre
accessori di legge, sino al deposito del ricorso di primo grado, fermo il
diritto alle retribuzioni, detratte le somme percepite per attività
lavorativa come documentato in atti, per il periodo successivo per
effetto dell’intervenuta conversione del rapporto;
che avverso tale sentenza Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso per
cassazione affidato a sei motivi;
che la Morera ha resistito con controricorso;
che il P.G. non ha formulato richieste
CONSIDERATO
che, preliminarmente, deve rilevarsi che è stata depositata presso la
cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione copia del
verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto da Morera
Federica e dal procuratore speciale della società, Ferrari Francesco, in
data 27/9/2012, in cui le parti espressamente rinunziano, altresì, ad
azionare reciprocamente ogni rivendicazione ricollegabile ad ulteriori
rapporti tra le stesse intercorsi;
che, avuto riguardo all’accordo transattivo raggiunto dalle parti in
ordine ai fatti per cui è causa, deve ritenersi che le stesse non abbiano
più interesse a proseguire il processo;
che
va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del
contendere;
Cj
che la condotta processuale tenuta dalle parti, diretta alla definizione
non contenziosa del procedimento, giustifica la compensazione delle
spese del giudizio
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese
compensate.
Così deciso nella Adunanza camerale del 20 giugno 2017.