Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3747 del 15/02/2013
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3747 Anno 2013
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
ORDINANZA
sul ricorso 3539-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
SOCIETA’ BONZIO COMPUTER SRL in persona del legale
2012
609
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA FEDERICO CESI 44, presso lo studio
dell’avvocato MERLINO GIUSEPPE ROBERTO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato VOLA
ANGELO giusta delega in calce;
Data pubblicazione: 15/02/2013
- controricorrente –
avverso
la
sentenza
n.
191/2006
della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di PARMA, depositata il
21/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
FRANCESCO TERRUSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che non si oppone alla
Relazione.
consiglio del 13/12/2012 dal Consigliere Dott.
Ritenuto che l’agenzia delle entrate propone ricorso per
cassazione nei confronti della sentenza della commissione
tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sez. dist. di
Parma, n. 191/22/2006, che ha confermato la decisione di
primo grado, di accoglimento di un ricorso della società
dirette e Iva dell’anno 1996;
– che l’intimata resiste con controricorso;
– che la sentenza di merito ha ritenuto che le irregolarità
contestate alla società non potessero desumersi dalle
considerazioni svolte nel verbale di constatazione posto a
base dell’accertamento, in quanto incentrate su presunzioni
prive dei requisiti di gravità, precisazione e concordanza;
– che la ricorrente deduce quattro motivi di censura;
– che è stata depositata una relazione ai sensi dell’art.
380-bis c.p.c., che ha concluso nel senso della infondatezza
del ricorso per il mancato superamento del cd. filtro a
quesiti di cui all’art. 366-bis c.p.c.;
– che la ricorrente ha depositato una memoria;
– che il collegio condivide il contenuto della relazione;
che difatti il primo motivo (violazione e falsa
applicazione dell’art. 42 del d.p.r. n. 600/1973, in
relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.) è inammissibile per il
fatto di essere il quesito di diritto modellato sull’atto
impositivo, anziché sulla sentenza;
– che il secondo motivo (violazione e falsa applicazione
degli artt. 39, 1° co., lett. d), del d.p.r. n. 600/1973 e
54, 2° cc., del d.p.r. n. 633/1972, nonché degli artt. 2697 e
Bonzio Computer avverso un avviso di accertamento per imposte
5
ikiU IARIA
2727 c.c.,
in relazione all’art.
360,
n.
3,
c.p.c.)
inammissibile in quanto il quesito di diritto, che lo
conclude, è generico e non pertinente, posto che l’impugnata
sentenza non ha affermato il contrario di quanto evidenziato
nel quesito, ma ha reso una valutazione di merito, circa
l’inidoneità degli elementi evidenziati nel verbale di
constatazione a sorreggere la presunzione; e vai bene
osservare che il quesito, nel correlato riferimento alla
violazione di legge, non contiene alcun riferimento alla
fattispecie concreta, onde consentire alla corte di formulare
un corrispondente principio in grado di definire la
controversia;
– che il terzo e il quarto motivo (entrambi nel ricorso
indicati col n. 3, e denunzianti insufficiente motivazione su
fatto controverso, ex art. 360, n. 5, c.p.c.) si palesano
privi del cd. quesito di fatto,
id est
della sintesi
conclusiva intesa a evidenziare, da un lato, il fatto
controverso relativamente al quale la motivazione andrebbe
ritenuta insufficiente, e, dall’altro, le ragioni della sua
decisività;
– che sussistono giusti motivi di compensazione delle spese
processuale, considerata la fattispecie nei suoi
Pej – ^
sostanziali;
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese process
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
INCANCELLEMA
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