Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3746 del 17/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 05/11/2009, dep. 17/02/2010), n.3746
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso
di essa domiciliata in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
G.I.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 174/3/05, depositata il 13 febbraio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5
novembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale, Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Regionale della Campania con la sentenza indicata in epigrafe ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio di Napoli (OMISSIS), nei confronti della sentenza di accoglimento del ricorso di G.I. avverso l’avviso di rettifica della dichiarazione annuale dell’IVA per il 1996. Ciò in quanto il gravame era stato notificato non alla contribuente nel domicilio eletto presso il suo rappresentante e neppure al difensore nella qualità di procuratore domiciliatario della contribuente, ma alla contribuente in mani proprie nella sua residenza, e, nel domicilio eletto, al ragioniere L. (il difensore) “in proprio e non quale rappresentante e domiciliatario della contribuente”.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della decisione.
Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.
Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stato fissato per la trattazione in Camera di consiglio.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo l’amministrazione censura la sentenza per violazione di legge ed in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, sostenendo, tra l’altro, la piena legittimità della notifica diretta alla parte e da questa pacificamente ricevuta di persona.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Nel processo tributario, con riguardo al luogo delle notificazioni, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, fa in ogni caso salva la “consegna in mani proprie”, per cui una notificazione eseguita in tal modo deve considerarsi valida anche in presenza di una elezione di domicilio. La norma citata, inoltre, facendo riferimento non alla notifica in mani proprie, bensì alla “consegna in mani proprie”, deve intendersi nel senso che venga fatta salva non solo la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 138 cod. proc. civ., ma anche tutte le altre notificazioni (ex art. 140 cod. proc. civ., o a mezzo del servizio postale), a seguito delle quali l’atto venga comunque consegnato a mani del destinatario (Cass. n. 4274 del 2002, n. 10474 del 2003, n. 9381 del 2007).
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010