Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3746 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 3746 Anno 2018
Presidente: BALESTRIERI FEDERICO
Relatore: LEO GIUSEPPINA

ORDINANZA
sul ricorso 14753-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134 presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017

DE ANGELIS ROSELLA;

2727

intimata

avverso la sentenza n. 294/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 02/04/2012 R.G.N. 101/07;

Data pubblicazione: 15/02/2018

RG. 14753/2012

RILEVATO
che, con sentenza depositata il 2/4/2012, la Corte di Appello di Roma,
accogliendo il gravame interposto da De Angelis Rosella, nei confronti
di Poste Italiane S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa
sede resa in data 26/1/2006, ha dichiarato che tra le parti si è
instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,

società a corrispondere alla lavoratrice l’indennizzo ex art. 32, comma
5, della legge n. 183/2010, nella misura di 2,5 mensilità, oltre
accessori di legge, sino al deposito del ricorso di primo grado, fermo il
diritto alle retribuzioni, detratte le somme percepite per attività
lavorativa come documentato in atti, per il periodo successivo per
effetto dell’intervenuta conversione del rapporto;
che avverso tale sentenza Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso per
cassazione affidato a tre motivi;
che la De Angelis è rimasta intimata;
che il P.G. non ha formulato richieste

CONSIDERATO

che, preliminarmente, deve rilevarsi che è stata depositata presso la
cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione copia del
verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto da De Angelis
Rosella e dal procuratore speciale della società, Ferrari Francesco, in
data 3/7/2012, in cui le parti espressamente rinunziano, altresì, ad
azionare reciprocamente ogni rivendicazione ricollegabile ad ulteriori
rapporti tra le stesse intercorsi;
che, avuto riguardo all’accordo transattivo raggiunto dalle parti in
ordine ai fatti per cui è causa, deve ritenersi che le stesse non abbiano
più interesse a proseguire il processo;
che

va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del

contendere;

ancora in atto, con decorrenza dal 6/7/2002 ed ha condannato la

che nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità
poiché la De Angelis non ha svolto attività difensiva

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.

Così deciso nella Adunanza camerale del 20 giugno 2017.

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