Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3746 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 15/02/2011), n.3746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1740/2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO Alessandro, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.V.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 36/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI

dell’8.1.09, depositata il 12/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza con cui la Corte d’appello di Bari accoglieva la domanda proposta da R.V.C., operaio agricolo a tempo determinato contro l’Inps, per ottenere le differenze della pensione in godimento, perchè per la determinazione della retribuzione pensionabile si doveva fare riferimento – non già al salario medio convenzionale di cui ai decreti ministeriali relativi agli anni in cui il lavoro era stato prestato, perchè questi richiamavano il salario medio convenzionale dell’anno precedente – ma al salario medio convenzionale di cui ai decreti pubblicati nell’anno successivo a quello in cui il lavoro era stato prestato;

Letto il ricorso dell’Inps e il controricorso del pensionato;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, giacchè è già stato deciso con numerose pronunzie (tra le tante Cass. n. 2531 del 30/01/2009) che “In tema di pensione di vecchiaia degli operai agricoli a tempo determinato, la retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di lavoro va calcolata applicando il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 28, e, dunque, in forza della determinazione operata anno per anno da D.M. sulla media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale nell’anno precedente, ciò trovando conferma – oltre che nella impossibilità di rinvenire un diverso e più funzionale sistema di calcolo, che non pregiudichi l’equilibrio stesso della gestione previdenziale di settore – anche nella disposizione di cui alla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21, che, nell’interpretare autenticamente la L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 3, concernente le prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli, ha inteso estendere ai lavoratori agricoli a tempo determinato l’applicazione della media della retribuzione prevista dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell’anno precedente prevista per i salariati fissi, così da ricondurre l’intero sistema ad uniformità, facendo operare, ai fini del calcolo di tutte le prestazioni, le retribuzioni dell’anno precedente”.

Ritenuto che detta decisione risulta ora confermata dalla disposizione interpretativa di cui alla L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 5, che recita “La L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 3, comma 3, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini detta determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto della citata L. n. 457 del 1972, art. 3, comma 2, per gli operai a tempo indeterminato”.

Ritenuto che quindi il ricorso deve essere accolto e che la sentenza impugnata deve essere cassata con decisione nel merito di rigetto del ricorso, non essendo necessari ulteriori accertamenti;

Ritenuto che la novità della norma interpretativa giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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