Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3746 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.13/02/2017),  n. 3746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6837/2016 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ERMELINDA COSENZA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO ITALICO DE SANTIS,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6868/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

16/11/2015, depositata l’11/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

ANTONIO GENOVESE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 6868 del 2015 (pubblicata il 11 dicembre 2015), in totale reiezione dell’appello proposto dal sig. M.G., ha confermato la decisione del Tribunale di Frosinone che aveva respinto la domanda di nullità, annullamento o risoluzione del contratto denominato (OMISSIS), stipulato con la Banca MPS SpA, che aveva erogato al cliente un finanziamento finalizzato all’investimento in un fondo azionario riconducibile allo stesso gruppo bancario, con la previsione di penali ed altre potenziali sanzioni.

Secondo la Corte territoriale, per quanto rileva, il contratto (atipico), prevedente l’erogazione del finanziamento da parte della banca, con l’obbligo del suo rimborso ad un determinato tasso di interesse e l’impiego della liquidità per l’acquisito di strumenti finanziari predeterminati dallo stesso istituto, collegati da società collegate, non era nè nullo nè annullabile.

Il ricorrente assume, di contro, l’opposto indirizzo adottato dalla SC.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Il ricorso per cassazione, infatti, risulta manifestamente fondato alla luce dell’orientamento di questa Corte espresso nei seguenti precedenti: Sez. 6-3, Ordinanza n. 19559 del 2015 (piano 4You); Sez. 1, Sentenza n. 22950 del 2015 (My Way); Sez. 1, Sentenza n. 15409 del 26/07/2016 (My Way).

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, deciderà nuovamente della causa attenendosi ai principi di diritto sopra richiamati e deciderà anche delle spese di questa fase del giudizio.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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