Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3745 del 17/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 05/11/2009, dep. 17/02/2010), n.3745
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso
di essa domiciliata in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
R.F.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
n. 31/34/06, depositata il 6 febbraio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5
novembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale, Dott. LECCISI Giampaolo, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ufficio di Roma (OMISSIS), nei confronti della decisione di primo grado che aveva riconosciuto a R.F. il diritto al rimborso dell’IRPEF indebitamente trattenuta sul trattamento di fine rapporto.
Nei confronti della decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva.
La causa, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. c’v., è stata fissata per la trattazione in Camera di consiglio.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo l’amministrazione, denunciando violazione di legge, censura il criterio di computo applicato per la determinazione dell’aliquota di tassazione del TER maturato prima del 31 maggio 1982.
Il ricorso è inammissibile, in quanto non si è perfezionato il procedimento di notificazione previsto dall’art. 140 cod. proc. civ., non risultando essere stata data al destinatario notizia, per raccomandata con avviso di ricevimento, del deposito della copia.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività da parte del contribuente.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010