Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3745 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 15/02/2011), n.3745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1736/2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO Alessandro, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA STOPPANI 10, presso lo studio dell’avvocato BATTIATO GUIDO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DE VIVO Marcello, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI

dell’8.1.09, depositata il 12/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza con cui la Corte d’appello di Bari accoglieva la domanda proposta da S.R., operaia agricola a tempo determinato contro l’Inps, per ottenere le differenze della pensione in godimento, perchè per la determinazione della retribuzione pensionabile si doveva fare riferimento – non già ai salario medio convenzionale di cui ai decreti ministeriali relativi agli anni in cui il lavoro era stato prestato, perchè questi richiamavano il salario medio convenzionale dell’anno precedente – ma al salario medio convenzionale di cui ai decreti pubblicati nell’anno successivo a quello in cui il lavoro era stato prestato;

Letto il ricorso dell’Inps e il controricorso della pensionata;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione non sono condivisibili, giacchè il ricorso dell’Inps è tardivo, in quanto consegnato per la notifica il 12 gennaio 2010, mentre la sentenza impugnata era stata ritualmente notificata al procuratore dell’Istituto il 23 aprile 2009;

Ritenuto che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in trenta euro per esborsi oltre mille Euro per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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