Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3744 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 05/11/2009, dep. 17/02/2010), n.3744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso

di essa domiciliata in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

SISLIM srl;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 111/15/05, depositata l’8 febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5

novembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. LECCISI Giampaolo, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto parzialmente l’appello della srl SILSIM nei confronti della decisione di primo grado di rigetto del ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEG e dell’ILOR per l’anno 1992. Il giudice di seconde cure annullava infatti il recupero a tassazione di poste concernenti quote di ammortamento per oneri pluriennali, confermando per il resto.

Nei confronti della decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

La contribuente non ha svolto attività difensiva.

La causa, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stata fissata per la trattazione in Camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’amministrazione denuncia la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente; con il secondo motivo deduce vizio di motivazione.

Il ricorso, proposto nei confronti della sentenza pubblicata l’8 febbraio 2006, è inammissibile, in quanto non risulta notificato nel termine, non essendo andato a buon fine il tentativo di notifica effettuato il 26 marzo 2007 presso il difensore domiciliatario, risultato trasferito altrove.

La successiva notifica effettuata due anni dopo è evidentemente tardiva.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività da parte della contribuente.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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