Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3744 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 15/02/2011), n.3744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1271/2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio

dell’avvocato PESSI Roberto, che la rappresenta e difende, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

F.S., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1290/2008 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del

18/12/08, depositata l’08/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato Gentile Giovanni (delega avvocato Pessi Roberto),

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti e chiede un

eventuale rimesione in termini;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che condivide

la relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Potenza ha accolto la domanda proposta da M.L. ed altri nei confronti del datore di lavoro Poste Italiane per il pagamento dell’indennità c.d. agente unico, intesa a compensare il lavoro di ritiro e consegna di materiale postale oltrechè di autista, stabilita con l’accordo sindacale del 12 settembre 1996 e non più corrisposta a partire dal primo gennaio 1998;

Avverso detta sentenza la società soccombente propone ricorso con un motivo; i lavoratori sono rimasti intimati;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili alla luce della giurisprudenza di questa Corte, essendosi già affermato con molteplici pronunzie, proprio in relazione alla indennità di “agente unico” corrisposta dalla s.p.a. Poste Italiane ( tra le tante Cass. n. 20339 del 20/09/2006) che “Il principio della irriducibilità della retribuzione, che si può desumere dall’art. 2103 cod. civ. e art. 36 Cost., ossia dai divieto di assegnazione a mansioni inferiori e dalla necessaria proporzione tra l’ammontare della retribuzione e la qualità e quantità del lavoro prestato, si estende alle indennità compensative di particolari e gravosi modi di svolgimento del lavoro, nel senso che quella voce retributiva può esser soppressa ove vengano meno quei modi di svolgimento della prestazione, ma deve essere conservata in caso contrario. Ne consegue che l’impegno, assunto con accordo collettivo, di rivedere l’ammontare della speciale voce retributiva entro un certo termine, comporta che alla scadenza di questo, non seguita dall’abolizione di quella prestazione, la indennità deve essere conservata, eventualmente nel suo ammontare attuale, ex art. 36 Cost., qualora il datore abbia disdettato l’accordo”.

Ritenuto che il ricorso deve essere quindi rigettato e che non si deva provvedere per le spese perchè i lavoratori sono rimasti intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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