Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3743 del 25/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3743 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 16645-2013 proposto da:
PENNACCHIO ERSILIO PNNRSL59R28E040H, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 27, presso lo
studio dell’avvocato RAFFAELE SPERATI che lo rappresenta e
difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI
CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO
giusta delega in calce al ricorso notificato;

Data pubblicazione: 25/02/2016

- resistente avverso la sentenza n. 260/2013 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA del 28/02/2013, depositata il 28/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

agli scritti;
udito l’Avvocato Antonella Patteri difensore del resistente che si
riporta agli scritti.

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 16
dicembre 2015, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della relazione
redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Con sentenza del 28 marzo 2013 la Corte di appello di L’Aquila,
riformando la decisione resa dal Tribunale di Avezzano che l’aveva
accolta, dichiarava inammissibile la domanda proposta da Pennacchio
Ersilio nei confronti dell’INPS ed intesa al riconoscimento del diritto
del ricorrente al beneficio, di cui alla legge n. 257 del 1992, art. 13,
comma 8, della maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto
nel periodo in cui aveva lavorato presso l’A.R.P.A. s.p.a. di Avezzano.
Ad avviso della Corte territoriale il termine di decadenza previsto dal
D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del
1992, art. 4, convertito nella L. n. 438 del 1992 ( tre anni e trecento
giorni) decorreva dalla domanda presentata all’INAIL (nel caso in
esame il 15.6.2005) e non da quella inoltrata all’INPS ( in data
23.6.2009) ragione per cui il ricorso proposto in data 29.10.2010 — ben
oltre il detto termine di decadenza- era inammissibile.

Ric. 2013 n. 16645 sez. ML – ud. 16-12-2015
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udito l’Avvocato Raffaele Sperati difensore del ricorrente che si riporta

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Pennacchio
affidato ad un unico articolato motivo.
L’INPS ha depositato procura.
Con l’unico motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 47 L. n. 639/1970 nonché insufficiente e

artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) in quanto la Corte di Appello erroneamente
aveva fatto decorrere il termine di decadenza previsto dal citato art. 47
dalla domanda all’INAIL e non da quella all’INPS rispetto alla quale il
ricorso era stato tempestivamente proposto. Ed infatti, l’istanza di
certificazione rivolta all’INAIL non poteva essere considerata
domanda amministrativa dovendo quest’ultima essere indirizzata
all’istituto obbligato ad erogare il beneficio richiesto. Si evidenzia ,
altresì, che pur volendo ritenere che per domanda amministrativa
dovesse intendersi quella inoltrata all’INAIL, comunque, nel caso in
esame, avendo detto istituto dato riscontro negativo alla istanza del
15.6.2005 solo il 23.6.2009, era da tale data che doveva iniziare il
decorso del detto termine decadenziale.
Il motivo è fondato nella prima parte.
Questa Corte ha affermato il principio che la suddetta decadenza
dall’azione giudiziaria trova applicazione anche per le controversie
aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione
contributiva per esposizione all’amianto, siano esse promosse da
pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, così da
doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l’accertamento
relativo alla consistenza dell’anzianità contributiva utile ai fini in
questione, sulla quale, all’evidenza, incide il sistema più favorevole di
calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale
previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8. Si è, altresì, chiarito,
Ric. 2013 n. 16645 sez. ML – ud. 16-12-2015
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contraddittoria motivazione circa un fatto controverso per il giudizio (

con specifico riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti
già pensionati, che non sono applicabili i principi affermati dalle
Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 12720/2009, poiché ciò
che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione
pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei

amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto
dalla legge “ai fini pensionistici” e ad essi, quindi, strumentale, è dotato
di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla
contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da
quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai
criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico. È stato, al
riguardo, così precisato: “È opportuno anche rilevare che dal sistema è
ricavabile l’onere degli interessati di proporre all’istituto gestore
dell’assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del
beneficio per esposizione all’amianto, nonostante incertezze lessicali
del legislatore (cfr. Cass. n. 15008/2005)” ed anche chiarito che
neppure è validamente invocabile il principio di imprescrittibilità del
diritto a pensione, in quanto “tale particolarissimo regime non si
estende a tutte le singole azioni relativa alla costituzione della posizione
contributiva. E del carattere sostanzialmente costitutivo del
procedimento amministrativo e dell’azione in giudizio diretto al
riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all’amianto
sembra non potersi dubitare, stante i vincoli sostanziali, temporali e
procedurali posti dalla legislazione in materia”.
A tale orientamento non può validamente opporsi che la legge n.
257/92 non prevede espressamente la necessità di presentazione della
domanda amministrativa, a differenza di quanto dispone, con

Ric. 2013 n. 16645 sez. ML – ud. 16-12-2015
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erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione

riferimento all’I.N.A.I.L., il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47,
convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326.
Esiste, infatti, la norma generale prevista dalla L. n. 533 del 1973, art.
7, (cui è sotteso l’interesse pubblico “ad una sollecita e meno costosa
definizione di determinate controversie” – Cass. Sez. U., 5 agosto 1994,

erogatore, cioè la controparte, avviando così un procedimento
amministrativo necessario che lasci all’amministrazione uno ,Tatium
deliberandi di 120 giorni.
La tesi della generale indispensabilità dell’istanza amministrativa in
relazione a tutte le controversie di cui all’art. 442 c.p.c., (nella materia
previdenziale e nell’assistenza sociale; nei confronti sia dell’I.N.P.S. sia
degli altri enti erogatori; anche nel caso in cui ad agire sia il datore di
lavoro per questioni concernenti i contributi assicurativi) è, del resto,
assolutamente prevalente (cfr. ex multis : Cass. 28 novembre 2003, n.
18265; Cass. 12 marzo 2004, n. 5149; Cass. 24 giugno 2004, n. 11756;
Cass. 27 dicembre 2010, n. 26146; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2063; si
veda, per l’improponibilità della domanda proposta dal datore di
lavoro nei confronti dell’ente previdenziale, avente ad oggetto il
rimborso di contributi non dovuti ove il giudizio sia stato instaurato
senza la preventiva presentazione della domanda amministrativa, Cass.
21 dicembre 2001, n. 16153).
In conformità del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale ed
in base ai principi generali va, dunque, ritenuto che la domanda
giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto
proposta da soggetto iscritto (o pensionato) debba essere preceduta, a
pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all’ente
competente a erogare la prestazione. Presupposto logico e fattuale di
tale ragionamento è la necessità che l’assicurato porti a conoscenza
Ric. 2013 n. 16645 sez. ML – ud. 16-12-2015
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n. 7269 – che impone alla parte privata di compulsare ante causam l’ente

dell’Istituto “fatti” la cui esistenza è nota solo all’interessato (si
consideri, del resto, che la necessità della domanda è stata ritenuta
anche in materia di ripetizione di contributi indebitamente versati così Cass. 21 dicembre 2001, n. 16153 – ed in ogni caso in cui occorra
fare conoscere all’ente i presupposti del diritto alla prestazione – così

La domanda giudiziale deve, quindi, essere presentata all’I.N.P.S.,
unico ente legittimato a concedere il beneficio previdenziale in parola;
ne’ può fondatamente sostenersi una sostanziale fungibilità rispetto a
tale domanda di quella inoltrata all’I.N.A.I.L. attesa al diversità
funzionale dell’una rispetta all’altra. Mentre la domanda all’I.N.P.S. è,
infatti, necessaria per l’erogazione del beneficio previdenziale, quella
rivolta all’I.N.A.I.L. mira unicamente a fornire al lavoratore la prova
dell’esposizione all’amianto. Si richiama, a conforto, la costante
giurisprudenza della Suprema Corte con la quale, a partire dalla
sentenza 28 giugno 2001 n. 8859 (e, successivamente, 25 febbraio 2002
n. 2677, 19 giugno 2002 n. 8937, 29 novembre 2002 n. 17000), si è
costantemente affermato che nella causa introdotta dal lavoratore per
ottenere accertamento giudiziale del diritto alla rivalutazione, ai fini
pensionistici, del periodo lavorativo nel quale è stato esposto
all’amianto, avvalendosi della disposizione di cui alla L. 27 marzo 1992,
n. 257, art. 13, comma 8, nel testo modificato dal D.L. 5 giugno 1993,
n. 169, art. 1, comma 1, e dalla relativa legge di conversione 4 agosto
1993 n. 271, l’I.N.A.I.L. difetta di legittimazione passiva (ad causam), in
quanto soggetto del tutto estraneo al rapporto, di natura previdenziale,
che dà titolo a una siffatta domanda, posto che la norma da cui trae
fondamento il diritto azionato finalizza il beneficio da essa previsto consistente nell’incremento dell’anzianità contributiva, attraverso il
meccanismo della ipervalutazione di periodi lavorativi soggetti
Ric. 2013 n. 16645 sez. ML – ud. 16-12-2015
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Cass. 5 ottobre 2007, n. 20892 -).

all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti
dalla esposizione all’amianto – ad agevolare il perfezionamento dei
requisiti per le prestazioni pensionistiche (l’ammontare delle quali
dovrà essere determinato computando, se spettante, la maggiorazione
di legge) e a consentire, perciò, una più rapida acquisizione del relativo

del regime assicurativo che fa carico all’I.N.A.I.L..
Pertanto è da escludere che possa farsi a tale fine utile riferimento alla
domanda amministrativa presentata all’INAIL con l’ulteriore
conseguenza che per verificare l’osservanza del termine decadenziale
deve aversi riguardo alla data di proposizione del ricorso di primo
grado correlata alla domanda amministrativa presentata all’INPS.
Orbene, l’impugnata sentenza non ha fatto corretta applicazione del
riportati principi nel far decorrere il termine di decadenza della
domanda all’INAIL e non dalla domanda all’INPS — pacificamente
inoltrata il 23.6.2009 – rispetto alla quale il ricorso proposto dal
Pennacchio innanzi all’autorità giudiziaria in data 29.10.2010 era
tempestivo.
La fondatezza della prima parte del motivo è assorbente rispetto alle
altre questioni in esso sollevate.
Alla luce di quanto esposto si propone l’accoglimento del ricorso e la
cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio ad altro giudice con
ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5.”.
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in
Camera di consiglio.
Il Collegio condivide pienamente il contenuto della riportata
relazione e, quindi, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e

Ric. 2013 n. 16645 sez. ML – ud. 16-12-2015
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diritto, non già a facilitare l’accesso alle (diverse) prestazioni oggetto

rinvia alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione che
anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto

stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti
iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame,
avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è
perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni
Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di
insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1

quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.1,
comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è collegato alla
condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della
definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n.
10306 del 13 maggio 2014).

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla
Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione anche per le spese
del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Roma, 16 dicembre 2015.

Ric. 2013 n. 16645 sez. ML – ud. 16-12-2015
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dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di

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Ric. 2013 n. 16645 sez. ML – ud. 16-12-2015
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