Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3743 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 05/11/2009, dep. 17/02/2010), n.3743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso

di essa domiciliata in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO P.P., in persona del curatore, P.

P., B.A.M., P.V.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 927/39/05, depositata il 27 dicembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5

novembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Latina, nei confronti della decisione di primo grado di accoglimento del ricorso di P.V., B. A.M. e P.P. avverso quattro avvisi di accertamento ai fini dell’IRPEF per gli anni 1994 e 1995, con i quali era stato rettificato il reddito di partecipazione dei contribuenti alla sas Edil Piba, della quale erano soci, a seguito dell’accertamento di un maggiore reddito d’impresa della società. Il giudice di secondo grado ha così confermato, condividendone la motivazione, “l’operato dei primi giudici i quali, tenuto conto dell’avvenuto annullamento dell’accertamento dei maggiori redditi d’impresa, in capo alla società, hanno in sostanza accolto l’assunto dei soci contribuenti”.

Nei confronti della decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

I contribuenti non hanno svolto attività nella presente sede.

La causa, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stata fissata per la trattazione in Camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente deduce la nullità della sentenza perchè motivata con un mero rinvio ad altra decisione; con il secondo ed il quarto censura la pronuncia per vizio di motivazione sotto due differenti profili; con il terzo motivo denuncia violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (T.U.I.R.) e dell’art. 2909 cod. civ..

Preliminarmente questa Corte deve rilevare che il giudizio, concernente l’accertamento, a carico di soci, del reddito di partecipazione alla società, essendosi svolto solo nei confronti di alcuni dei soggetti interessati, senza aver visto la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari, è affetto da nullità assoluta.

Ciò in quanto “in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Cass., sezioni unite, 4 giugno 2008, n. 14815) La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Latina.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei gradi dì merito e del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa davanti alla Commissione tributaria provinciale di Latina.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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