Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3743 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 15/02/2011), n.3743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 819/2010 proposto da:

C.L.R. (OMISSIS), M.R.

(OMISSIS), M.B. (OMISSIS), n.q.

di eredi di M.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ARCHIMEDE 120, presso lo studio dell’avvocato MICALI FABIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato MICALI Francesco, giusta mandato

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, PATTERI ANTONELLA, VALENTE NICOLA, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 461/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

2/04/09, depositata il 13/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Messina, riformando la statuizione di primo grado di integrale rigetto del ricorso, condannava l’Inps ad erogare agli eredi di M.F., deceduto, l’indennità di accompagnamento spettante al dante causa con decorrenza dal marzo 2007; poichè la domanda amministrativa era stata presentata il 13 maggio 2003 ed il ricorso giudiziale era del 10 febbraio 2005, la Corte adita compensava tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;

Avverso questa decisione gli eredi M. hanno proposto ricorso per Cassazione con due motivi, cui l’Inps ha resistito con controricorso, mentre il Ministero dell’Economia e quello dell’Interno sono rimasti intimati;

Con i due motivi i ricorrenti si dolgono esclusivamente della compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili perchè è stato affermato (Sez. un. n. 20598 del 30/07/2008) che sia nel regime anteriore, sia in quello successivo a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si da atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali”.

Nella specie la Corte adita ha giustificato correttamente la compensazione per il fatto che la prestazione non avrebbe mai potuto essere riconosciuta nè in sede di procedimento amministrativo, nè in primo grado, giacchè il requisito sanitario prescritto si era perfezionato solo nel 2007 e quindi nel corso del giudizio d’appello.

Ritenuto che il ricorso deve essere quindi rigettato e che le spese dell’Inps seguono la soccombenza D.L. n. 269 del 2003, ex art. 42, comma 11, convertito in L. n. 326 del 2002, mentre non si deve provvedere sulle spese dei Ministeri rimasti intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese a favore dell’Inps liquidate in euro trenta per esborsi ed in Euro millecinquecento per onorari con accessori di legge, nulla per le spese dei Ministeri.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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