Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3743 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 14/02/2020), n.3743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21649-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ADER, C.F. (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di POTENZA, depositata il 12/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate riscossione propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR di Potenza, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una sentenza della CTP di Potenza, che aveva accolto il ricorso della contribuente M.F. avverso un’intimazione di pagamento per molteplici tributi statali 1986.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la CTR aveva annullato un’intimazione di pagamento per vizi propri della cartella di pagamento, sottesa all’intimazione impugnata e regolarmente notificata, avendo ritenuto che, alla data di notifica della cartella di pagamento, il credito tributario era prescritto; invero la norma sopra richiamata sanciva che ognuno degli atti autonomamente impugnabili poteva essere impugnato solo per vizi propri e solo la mancata notificazione di un atto autonomamente impugnabile (nella specie della cartella di pagamento), emesso prima dell’atto notificato (nella specie dell’intimazione di pagamento) ne consentiva l’impugnazione unitamente a quest’ultimo;

che l’intimata non si è costituita;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, nella specie in esame, la CTR ha applicato la prescrizione decennale al credito tributale erariale vantato dall’Agenzia delle entrate, rilevando che era trascorso più di un decennio dal periodo d’imposta cui si riferiva il credito (1986) e la data di notifica delle due cartelle esattoriale, con le quali era stato chiesto il pagamento di detto credito alla contribuente (8 giugno 2010);

che tuttavia la CTR non ha tenuto conto della circostanza che, oggetto dell’impugnazione, è, nella specie, un’intimazione di pagamento, notificata alla contribuente il 14 ottobre 2015, con la quale l’Agenzia delle entrate riscossione ha sollecitato il pagamento delle due cartelle anzidette, pacificamente notificate alla contribuente e dalla medesima non impugnate nei termini; che, in tale contesto, vale il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, alla stregua del quale un’intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 9219 del 2018);

che pertanto, nell’ambito di detta inoppugnabilità, è ricompresa altresì l’eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica della cartella impugnata, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione di detta cartella;

che, in mancanza di detta impugnazione, la notifica delle due cartelle è da ritenere che abbia interrotto i termini prescrizionali, i quali sono pertanto iniziati nuovamente a decorrere dalla data della loro notifica (8 giugno 2010) e sono stati ulteriormente interrotti dalla data di notifica dell’intimazione di pagamento, impugnata nella presente sede (14 ottobre 2015);

che, trattandosi di tributi erariali, è da ritenere non ancora decorso il termine prescrizionale decennale, ai medesimi applicabile (cfr. ex multis, Cass. n. 16713 del 2016);

che il ricorso va pertanto accolto e, non essendo necessarie ulteriori indagini, va rigettato il ricorso introduttivo della contribuente, con compensazione delle spese di merito e declaratoria di non ripetibilità di quelle del presente giudizio, tenuto conto dell’andamento alternativo della controversia.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo della contribuente, con compensazione delle spese di merito e declaratoria di non ripetibilità di quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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