Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3743 del 13/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.13/02/2017), n. 3743
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23875/2015 proposto da:
S.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ERITREA
20, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO GIUTTARI, rappresentata e
difesa dall’avvocato SCIAMMETTA MARIA CATENA, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
QUESTURA DI MESSINA UFFICIO IMMIGRAZIONI – SEZIONE 2^;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
depositata il 30/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
ANTONIO GENOVESE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte d’appello di Messina, con la sentenza n. 5 del 2015 (pubblicata il 30 marzo 2015), resa nel procedimento di diniego del permesso di soggiorno, in riforma della decisione del Tribunale di Patti che aveva respinto il ricorso della signora S.T., ha: a) accolto l’appello e “revocato” il provvedimento negativo adottato dal Questore; b) dichiarato il diritto della straniera ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari e di lavoro; c) imposto alla Questura di valutare il persistere delle condizioni per tale rilascio; d) compensato le spese processuali tra le parti.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la signora S.T., lamentando che, a fronte della integrale vittoria riportata, il giudice di appello aveva compensato le spese di lite con la seguente motivazione: “considerata la natura della questione trattata”.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.
Il ricorso per cassazione, pertanto, risulta manifestamente fondato in quanto, la motivazione relativa alla compensazione delle spese risulta apparente non essendo indicata la connessione tra la questione trattata e le ragioni della compensazione delle spese dei due gradi di merito.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio Corte d’appello di Messina che, in diversa composizione, riesaminerà la questione, oltre che statuire anche sulle spese del presente procedimento.
PQM
La Corte:
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 20 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017