Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3742 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 05/11/2009, dep. 17/02/2010), n.3742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

torpore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato,

e presso di essa domiciliati in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrenti –

contro

ETIKOMN srl;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 824/40/05, depositata il 27 dicembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5

novembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La srl ETIKON impugnò l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio delle imposte dirette di Formia aveva elevato, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39 e 42, il reddito imponibile dichiarato per l’anno 1994, deducendo, tra l’altro, l’inattendibilità del metodo adottato, la media ponderata semplice, ai fini della determinazione della percentuale di ricarico.

Il giudice adito rigettava il ricorso.

La contribuente proponeva appello insistendo sui rilievi formulati ed ampliandoli; in particolare, deduceva come in relazione ad accertamenti per precedenti annualità, basati sullo stesso p.v.c. fossero intervenute pronunce favorevoli.

La Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva il gravame, “non condividendo le argomentazioni dei primi giudici nè ravvisando l’affermata carenza di motivazione e sinteticità del ricorso introduttivo”; condivideva la dedotta illegittimità dell’accertamento in quanto basato su ricarico scaturito da media aritmetica semplice anzichè ponderata, che consentiva di pervenire a risultati più aderenti alla realtà aziendale, rilevando altresì che “i verificatori avrebbero dovuto considerare le altre obiettive circostanze, quali, ad esempio, la collocazione dell’esercizio in zona poco commerciale”.

Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate articolando un motivo.

Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’amministrazione ricorrente censura la sentenza per insufficiente motivazione, lamentando la mancata manifestazione dell’iter logico giuridico seguito, la mancata illustrazione dei motivi di divergenza rispetto alla decisione di primo grado, l’astrattezza dell’affermazione secondo cui la media ponderata era più aderente alla realtà aziendale rispetto a quella semplice, senza valutazione delle circostanze concrete, ed infine il non aver tenuto conto della mancata risposta al questionario inviato.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui “ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 890 e n. 1756 del 2006).

La sentenza impugnata è meritevole della censura ad essa rivolta, in quanto il giudice d’appello non ha dato conto dell’iter logico seguito e dei motivi posti a base della decisione, non illustrando le ragioni di divergenza rispetto alla decisione di primo grado e, segnatamente, non spiegando i motivi di maggiore aderenza della media ponderata rispetto a quella semplice, essendosi limitato, sul punto, ad una affermazione apodittica.

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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