Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3742 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3742 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 3273-2017 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

CAUTILLO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CLEMENTE IX n. 28 int. 5/A, presso -o -studio
dell-‘-avvocat-o- MARIA GIOVANNA COLICCHIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato FRANCESCA MERCEDES PAVESE;
LUONGO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CLEMENTE IX n.

28

int.

5/A,

presso lo studio

dell’avvocato MARIA GIOVANNA COLICCHIO, rappresentato e

Data pubblicazione: 15/02/2018

difeso dall’avvocato FRANCESCA MERCEDES PAVESE;
– controricorrenti

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA
depositato il 30/A/2016, R.G.V.G. n. 57938/2011,
Cron.n. 5333/2016;

consiglio del 15/12/2017 dal Consigliere ANTONIO
ORICCHIO.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

Rilevato che :
è stato impugnato dal Ministero della Giustizia il decreto
della Corte di Appello di Roma depositato in data 13.6.2016
e notificato, col quale veniva rigettata l’opposizione proposta
dal Ministero stesso avverso il precedente decreto, di cui in

aveva accolto il ricorso per la condanna della medesima
P.A. al pagamento di indennizzo in favore delle odierne
parti controricorrenti per la non ragionevole durata del
processo di cui in atti.
Il ricorso del Ministero è fondato su due ordini di motivi ed è
resistito con controricorsi (separati, ma di identico
contenuto ed mezzo dei medesimi legali) di ognuna delle
due parti intimate.
Il ricorso viene deciso ex art. 375, ult. co . c.p.c. con
ordinanza in camera di consiglio per non rilievo della
particolare rilevanza delle poste questioni di diritto.
L’amministrazione ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che :
1.-

In via preliminare deve affermarsi che non possono

essere esaminati i motivi aggiunti di cui alla memoria di
parte ricorrente in quanto relativi a questioni nuove.
2.-

Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di

violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 L. n. 89/2001 in

atti, emesso dai Consigliere designato di quella Corte e che

relazione all’art. 360, co. I, n. 3 c.p.c., sostenendo …quantunque S.C. 5895/09 e 22242/10 siano andate in
contrario avviso”- l’inapplicabilità della sospensione ex L.
n. 74/”69 al termine decadenziale ex art. 4 L. n. 89/2001.
3.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il

89/2001 in relazione all’art. 360, co. I , n. 4 c.p.c..
4.- I due motivi innanzi esposti possono essere trattati, per
ragioni di opportunità, congiuntamente.
Essi, nella sostanza, mirano -pur se con distinte
prospettazioni, ma analogo fine- a far affermare la
decadenza dal termine per la proposizione del ricorso ex L.
n. 89/2001.
Il ricorso, formulato con atto in cui ampi sono gli stralci
riportati in fotocopia, per allegazione e con interpolazioni
scritte a mano, risulta proposto -per ammissione della
stessa Amministrazione ricorrente- nella piena coscienza e
conoscenza della ratio su cui si fonda la decisione gravata;
e, quindi, sul fatto del Y(richiamato (dalla Corte territoriale)
univoco orientamento espresso dalla giurisprudenza di
legittimità per il quale la sospensione dei termini per il
periodo feriale trova in via generale applicazione non solo
nei confronti dei termini endoprocessuali, ma altresì nei
confronti dei termini previsti a pena di decadenza quante

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vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L. n.

volte gli stessi costituiscano l’unico rimedio per far valere il
di ritto w.
Orbene nella fattispecie si controverte in tema di
opposizione avverso provvedimento di ingiunzione di

Il ricorso, con entrambi i suoi motivi qui congiuntamente in
esame, tende ad ottenere una pronuncia contraria
all’orientamento, ormai consolidato, cui faceva riferimento il
decreto impugnato innanzi a questa Corte (e che, come
detto, risulta per espressa ammissione ben conosciuto dalla
RA. ricorrente).
Il ricorso pretenderebbe, insomma, l’affermazione del
principio per cui al termine per la proposizione dell’azione di
riparazione ex L. 89/2001 non andrebbe applicata la
sospensione feriale dei termini, con la conseguenza della
pretesa non tempestività – in ipotesi- dell’apposito ricorso a
suo tempo depositato dalla odierna parte controricorrente.
La pretesa avanzata col ricorso è del tutto infondata.
La richiamata e consolidata giurisprudenza (Cass. n.ri
5895/2009 ; 22242/2010 e 18302/2014) consente di poter
affermare -in uno alla correttezza del decreto gravato della
Corte territoriale- il fatto che il ricorso per equo indennizzo è
stato tempestivamente presentato e che, quindi, la

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pagamento di equo indennizzo ai sensi della L. n. 89/2001.

questione sollevata dalla Amministrazione sia del tutto
infondata.
Le stesse S.U. di questa Corte, con sentenza n.
17781/2013, hanno riaffermato la natura processuale del
termine in questione e la sua sottoposizione al regime della

e succ. modif..
Il ricorso è, pertanto, del tutto inammissibile.
5.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così

come in dispositivo.
Al riguardo va precisato che la determinazione delle
competenze le stesse , attesa l’identità dei distinti ricorsi
(tali solo in apparenza), tiene conto della particolarità della
fattispecie.
Non sussistono i presupposti, attesa l’apposita esenzione in
favore della Amministrazione ricorrente, per l’applicazione
della normativa di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 e,
quindi, di quanto dalla stessa previsto in ordine ai
versamento di ulteriore importo.

P.Q.M.

La Corte
dichiara inammissibile il ricorso

e condanna

l’amministrazione ricorrente al pagamento in favore di
sia di Luongo Michele che di Cautillo Antonio delle

()

sospensione del termine feriale di cui all’art. 1 L. n. 74/1969

spese dei giudizio, determinate – per ciascuno di essiin C 573,75, oltre spese generali nella misura del 15%
ed accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 15

Il Presidente

Giudiziario
NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 1 5 FEB. 2018

dicembre 2017.

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