Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3741 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 04/11/2009, dep. 17/02/2010), n.3741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Dogane, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SI.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A., in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Zanardelli 20, presso gli avv.ti ALBISINNI Luigi ed Achille

Buonafede, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

nonchè

D.C.G., in proprio;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 215/4/07 del 5/11/07.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Dogane propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso della società contro un avviso di irrogazione sanzioni per ritardato pagamento di accise di consumo di gas metano, ritenendo non cumulabili la sanzione speciale di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 4, con quella generale di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1.

La società resiste con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale.

I ricorsi, previa riunione, possono essere trattati in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5) e decisi, con accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Decidendo analoga questione tra le stesse parti, questa Corte ha affermato che, posto che il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, disciplina le sanzioni amministrative in materia di riscossione destinate a valere, in generale, per tutti i tributi, e che il sistema sanzionatorio è integrato con le disposizioni normative speciali di imposta (con riferimento alle accise, il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), nel caso di omesso pagamento dell’imposta di consumo sul gas trovano applicazione sia il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, che prevede il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, sia il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, n. 4, nel testo vigente ratione temporis, che prevede un’indennità di mora dovuta per il ritardato pagamento: dette norme sono, infatti, pienamente compatibili e non realizzano un cumulo di sanzioni, in ragione della loro diversità funzionale, afflittiva (con riferimento alla sanzione amministrativa) e reintegrativa del patrimonio leso (con riguardo all’indennità di mora) (Cass. 23517/08)”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide sostanzialmente la proposta del relatore, salvo il rilievo che il controricorso, prima che infondato, è inammissibile per difetto di interesse della società, totalmente vittoriosa in appello;

che la rilevata diversità funzionale della sanzione e dell’indennità di mora rende manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla controricorrente;

che pertanto, riuniti i giudizi, accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società;

che appare equo disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito e condannare la società al pagamento di quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese dei gradi di merito e condanna la società al pagamento di quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 4 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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