Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3741 del 15/02/2018
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3741 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso 2680-2017 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
SAVINELLI NATALINA, elettivamente domiciliata in ROMA,
2017
3277
VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA ABBAMONTE, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIOVANNI BALLETTA;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositato il 27/06/2016, R.G.n. 57966/2011, Cron. n.
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Data pubblicazione: 15/02/2018
5225/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 15/12/2017 dal Consigliere ANTONIO
ORICCHIO;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto
rigetto del ricorso
Procuratore Generale CARMELO SGROI che ha chiesto il
Rilevato che :
è stato impugnato dal Ministero della Giustizia il decreto
della Corte di Appello di Roma depositato in data 27.6.2016
e notificato, col quale veniva rigettata l’opposizione proposta
dal Ministero stesso avverso il precedente decreto, di cui in
aveva accolto il ricorso per la condanna della medesima
P.A. al pagamento di indennizzo in favore dell’odierna parte
controricorrente per la non ragionevole durata del processo
di cui in atti.
Il ricorso del Ministero è fondato su due ordini di motivi ed è
resistito con controricorso della parte intimata.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Parte ricorrente ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso
come in atti.
Considerato che :
1.-
Non devono esaminarsi i motivi aggiunti
di cui alla
memoria di parte ricorrente relativi a questioni nuove.
2.-
Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 L. n. 89/2001 in
relazione all’art. 360, co. I, n. 3 c.p.c., sostenendo …quantunque S.C. 5895/09 e 22242/10 siano andate in
atti, emesso dal Consigliere designato di quella Corte e che
contrario avviso”-
l’inapplicabilità della sospensione ex L.
n. 74/”69 al termine decadenziale ex art. 4 L. n. 89/2001.
3.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il
vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L. n.
89/2001 in relazione all’art. 360, co. I , n. 4 c.p.c..
ragioni di opportunità, congiuntamente.
Essi, nella sostanza, mirano -pur se con distinte
prospettazìoni, ma analogo fine- a far affermare la
decadenza dal termine per la proposizione del ricorso ex L.
n. 89/2001.
Il ricorso, formulato con atto in cui ampi sono gli stralci
riportati in fotocopia, per allegazione e con interpolazioni
scritte a mano, risulta proposto -per ammissione della
stessa Amministrazione ricorrente- nella piena coscienza e
conoscenza della ratio su cui si fonda la decisione gravata;
e, quindi, sul fatto del ) (richiamato (dalla Corte territoriale)
univoco orientamento espresso dalla giurisprudenza di
legittimità per il quale la sospensione dei termini per il
periodo feriale trova in via generale applicazione non solo
nei confronti dei termini endoprocessuali, ma altresì nei
confronti dei termini previsti a pena di decadenza quante
volte gli stessi costituiscano l’unico rimedio per far valere il
d i ritto’.
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4.- I due motivi innanzi esposti possono essere trattati, per
Orbene nella fattispecie si controverte in tema di
opposizione avverso provvedimento di ingiunzione di
pagamento di equo indennizzo ai sensi della L. n. 89/2001.
Il ricorso, con entrambi i suoi motivi qui congiuntamente in
all’orientamento, ormai consolidato, cui faceva riferimento il
decreto impugnato innanzi a questa Corte (e che, come
detto, risulta per espressa ammissione ben conosciuto dalla
P.A. ricorrente).
Il ricorso pretenderebbe, insomma, l’affermazione del
principio per cui al termine per la proposizione dell’azione di
riparazione ex L. 89/2001 non andrebbe applicata la
sospensione feriale dei termini, con la conseguenza della
pretesa non tempestività – in ipotesi- dell’apposito ricorso a
suo tempo depositato dalla odierna parte controricorrente.
La pretesa avanzata col ricorso è del tutto infondata.
La richiamata e consolidata giurisprudenza (Cass. n.ri
5895/2009 ; 22242/2010 e 18302/2014) consente di poter
affermare -in uno alla correttezza del decreto gravato della
Corte territoriale- il fatto che il ricorso per equo indennizzo è
stato tempestivamente presentato e che, quindi, la
questione sollevata dalla Amministrazione sia del tutto
infondata.
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esame, tende ad ottenere una pronuncia contraria
Le stesse S.U. di questa Corte, con sentenza n.
17781/2013, hanno riaffermato la natura processuale del
termine in questione e la sua sottoposizione al regime della
sospensione del termine feriale di cui all’art. 1 L. n. 74/1969
e succ. modif..
5.
–
Le spese seguono la soccombenza e si determinano così
come in dispositivo.
Non sussistono i presupposti, attesa l’apposita esenzione in
favore della Amministrazione ricorrente, per l’applicazione
della normativa di cui all’art. 13 dei D.P.R. n. 115/2002 e,
quindi, di quanto dalla stessa previsto in ordine al
versamento di ulteriore importo.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il
ricorso
e condanna
l’amministrazione ricorrente al pagamento in favore
della parte controricorrente delle spese del giudizio,
determinate in C 1.147,50, oltre spese generali nella
misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 15
dicembre 2017.
Il Presidente
()
Il ricorso è, pertanto, del tutto inammissibile.
Il
titano Giudiziario
ria NERI
”
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
1 5 FEB. 2018
Roma,