Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3740 del 15/02/2018


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Cassazione civile, sez. II, 15/02/2018, (ud. 28/11/2017, dep.15/02/2018),  n. 3740

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Bagno a Ripoli emetteva, in data 13 novembre 2008, un’ordinanza-ingiunzione, nei confronti del sig. G.P. (quale legale rappresentante trasgressore) e della s.p.a. Elemedia (quale obbligata in solido), con la quale irrogava nei loro confronti la sanzione amministrativa di Euro 4.150,00 in relazione alla violazione del D.P.C.M. 8 luglio 2003, art. 3, con riferimento al riscontrato accertamento del superamento dei limiti massimi di emissioni elettromagnetiche.

Le parti destinatarie del provvedimento amministrativo lo impugnavano, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, dinanzi al Tribunale di Firenze, il quale, nella resistenza dell’ente opposto, con sentenza n. 478 del 2013, rigettava la domanda di opposizione, respingendo sia l’eccezione di incompetenza dell’autorità che aveva emesso l’ordinanza-ingiunzione, sia il motivo inerente la dedotta insussistenza della violazione presupposta sia la doglianza sull’eccessività della sanzione applicata.

Sull’appello proposto da entrambe le parti opponenti soccombenti la Corte di appello di Firenze, nella costituzione del Comune appellato, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., depositata il 1 luglio 2014, accoglieva per quanto di ragione il formulato gravame e, per l’effetto, annullava la menzionata ordinanza-ingiunzione, condannando il Comune appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Il giudice di secondo grado, respinto il primo motivo afferente la prospettata incompetenza dell’organo emittente, riteneva fondata la seconda censura sulla scorta della circostanza che l’utilizzazione dell’impianto, da parte degli appellanti, era avvenuta secondo le prescrizioni disposte nella rilasciata autorizzazione amministrativa, in tal senso trovando applicazione la causa di giustificazione di cui alla citata L. n. 689 del 1981, art. 4, consistente nell’esercizio di una facoltà legittima.

Avverso la suddetta sentenza (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Bagno a Ripoli, articolato in due motivi, al quale hanno resistito con controricorso le parti intimate. Il difensore dell’ente ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Comune ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 4, della L. 6 agosto 1990, n. 223, art. 32, e dell’art. 5, L.A.C. (L. 20 marzo 1865, n. 2248 – all. E), deducendo l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che, nella specie, dovesse trovare applicazione la causa di esclusione della responsabilità in favore dei destinatari dell’ordinanza-ingiunzione, riconducibile all’esercizio di una facoltà legittima, per essersi gli stessi conformati, nella conduzione della loro attività di radiodiffusione sonora a carattere commerciale, all’autorizzazione concessa dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

2. Con la seconda censura l’ente ricorrente ha denunciato – ponendo testuale riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che aveva formato oggetto di discussione tra le parti, avendo la Corte fiorentina mancato di indicare, nell’impugnata sentenza, quale parte del provvedimento amministrativo e/o della disposizione normativa autorizzavano il fatto contestato al fine della configurabilità della ritenuta esimente.

3. Rileva, preliminarmente, il Collegio che i due formulati motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè essi – sotto due distinti profili (violazione di legge e vizio di omesso o apparente esame di un punto decisivo della controversia) – investono la stessa questione giuridica, ovvero se la s.p.a. Elemedia, legalmente rappresentata dal G., pur essendo munita di apposita autorizzazione ministeriale per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora a carattere commerciale, potesse incorrere nella contestata violazione amministrativa (ricondotta al D.P.C.M. 8 luglio 2003, art. 3) essendo, in concreto, rimasto accertato che l’attività stessa era stata espletata generando campi elettromagnetici eccedenti quelli previsti dalla fonte normativa in materia.

Le censure sono fondate.

Deve, infatti, rilevarsi che l’applicabilità della causa di giustificazione riconducibile – in relazione al disposto della L. n. 689 del 1981, art. 4, comma 1, – all’esercizio di una facoltà legittima non può operare allorquando il provvedimento amministrativo autorizzatorio non si conformi alle prescrizioni inderogabili della fonte normativa sopraordinata che ne legittima l’emissione (dovendo, se del caso, essere disapplicato ai sensi dell’art. 5 L.A.C. 1865-all. E) e, a maggior ragione, nel caso in cui – specificamente ricorrente nella fattispecie per cui è controversia – allorquando detto provvedimento sia stato rilasciato in favore del destinatario sotto condizione dell’osservanza delle norme vigenti (per come imposto, nella specie, dall’art. 2, comma 1, dell’autorizzazione rilasciata in favore delle parti attinte dall’ordinanza-ingiunzione sanzionatoria) e di quella di procedere alle modificazioni necessarie agli impianti dettate dall’insorgenza di esigenze comunque implicanti il rispetto degli obblighi di legge.

Pertanto, nel caso sottoposto al giudice di appello, il rilascio del solo provvedimento autorizzativo – che abilitava la suddetta società Elemedia ad esercitare la menzionata attività di radiodiffusione presso un apposito impianto (senza che, peraltro, la Corte territoriale abbia specificato in quale sua parte lo stesso potesse indurre la società medesima a tenere la condotta potenzialmente scriminante, essendosi essa limitata meramente ad affermare, nella sentenza qui impugnata, che la società appellante utilizzava – alla data del rilievo da parte dell’ARPAT – l’impianto “secondo le prescrizioni disposte nella autorizzazione”) – non avrebbe potuto determinare la configurazione dell’esimente ravvisata dalla Corte fiorentina. Era, infatti, necessario che la medesima società si conformasse, in ogni caso, agli obblighi generali previsti dalla norma generale presupposta (costituente fonte sovraordinata) e che, quindi, essa dovesse, comunque, rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione previsti dalla normativa primaria (il D.P.C.M. 8 luglio 2003, preordinato alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica e, quindi, di interessi di rango costituzionale), il cui superamento – per come riscontrato dall’organo di accertamento (ARPAT) che aveva proceduto, in sede di controllo, all’effettuazione di apposite misurazioni (dalle quali era emerso che i livelli di campo EM, prodotti complessivamente dai ripetitori radio-TV di proprietà della società, erano risultati superiori ai valori di esposizione fissati dalla legge, rispettivamente: di attenzione 6 V/m e limite di 20 V/m) – aveva, invece, comportato la concretazione della violazione amministrativa (di cui al citato D.P.C.M. 8 luglio 2003, art. 3) ascritta alla indicata società e al suo legale rappresentante in solido, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6.

In accoglimento delle due proposte doglianze, si deve, dunque, affermare che, nel caso di specie, non avrebbero potuto ritenersi configurati i presupposti per ravvisare la sussistenza della causa di esclusione della responsabilità amministrativa dell’esercizio di una facoltà legittima sulla base del principio di diritto in virtù del quale, in tema di violazioni amministrative, non può applicarsi la suddetta causa di giustificazione dell’illecito (come prevista dall’art. 4, comma 1, della legge n. 689/1981) allorquando l’assunto contravventore, pur abilitato con autorizzazione amministrativa (rilasciata, in ogni caso, con obbligo dell’osservanza delle leggi vigenti) all’esercizio di un’attività di emissione di campi elettromagnetici, abbia in concreto violato i limiti tabellari previsti dalla normativa primaria in materia (nella specie dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dalle relative tabelle allegate).

4. In definitiva, dalle esposte ragioni consegue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata che dovrà ripronunciarsi sul secondo motivo dell’atto di appello conformandosi all’enunciato principio di diritto e sarà tenuto ad esaminare anche il terzo motivo del gravame (ritenuto assorbito con la sentenza di appello per effetto dell’accoglimento del secondo) concernente l’invocata riduzione della sanzione applicata, la cui cognizione implica valutazioni di merito non direttamente operabili da parte di questo giudice di legittimità.

Al giudice di rinvio, individuato come in dispositivo, è rimessa anche la regolazione delle spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2018

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