Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3740 del 14/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 15/02/2011), n.3740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26749/2009 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati TITA Guglielmo, ELISABETTA LANZETTA, MASSIMILIANO MORELLI,

ENRICO MITTONI, giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALLE

MARTELLO 19, presso lo studio dell’avvocato VALENTINI Anna,

rappresentato e difeso da se stesso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6084/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

20/10/08, depositata il 27/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Napoli ha accolto la domanda proposta da P.N. dipendente Inps fino al 30.11.2001 di inclusione nella pensione integrativa a carico del Fondo Inps della indennità di coordinamento percepita dal luglio 1998 alla fine del rapporto; la Corte territoriale rilevava che le funzioni di coordinamento dell’ufficio legale Inps erano state assegnate con atto di nomina formale del 21.8.98, ancorchè si trattasse di incarico provvisorio essendosi in attesa dell’espletamento della selezione prevista dal CCNL, per cui dovevano considerarsi fisse e continuative secondo le previsioni dell’art. 5 del Regolamento del Fondo di previdenza interno;

Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso con due motivi; il P. resiste con controricorso; Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso; Letta la memoria depositata dal P.;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè – premessa la ammissibilità del ricorso, dovendosene escludere la tardività, essendo stato consegnato all’ufficiale giudiziario il 27.11.2008 e quindi entro la scadenza dell’anno, secondo i principi enunciati dalla Corte Costituzionale n. 477 del 2002 – con il primo motivo si critica la inclusione della indennità di coordinamento nella pensione integrativa in quanto non elemento fisso e continuativo; con il secondo mezzo si assume la violazione della L. n. 144 del 1999, art. 64, giacchè il Fondo integrativo è stato soppresso a decorrere dal primo ottobre 1999;

1. Il primo motivo è manifestamente infondato, essendosi da ultimo deciso a composizione di un contrasto di giurisprudenza dalle SU di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 7154 del 25/03/2010) che “In tema di base di calcolo della pensione integrativa dei dipendenti dell’INPS, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell’ente, adottato con Delib. 12 giugno 1970 e successivamente modificato con Delib. 30 aprile 1982, ai fini della computabilità nella pensione integrativa già erogata dal fondo istituito dall’ente (e ancora transitoriamente prevista a favore dei soggetti già iscritti a fondo, nei limiti dettati dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64) è sufficiente che le voci retributive siano fisse e continuative, dovendosi escludere la necessità di una apposita deliberazione che ne disponga l’espressa inclusione. Non osta che l’elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se queste, e la relativa indennità, possano in futuro venire meno, mentre non può ritenersi fisso e continuativo un compenso la cui erogazione sia collegata ad eventi specifici di durata predeterminata oppure sia condizionata al raggiungimento di taluni risultati e quindi sia intrinsecamente incerto”. La fattispecie decisa era relativa all’indennità mensile della L. n. 88 del 1989, ex art. 15, comma 2, e al salario di professionalità o assegno di garanzia retribuzione;

Premesso che, secondo la originaria dizione del regolamento Inps per il trattamento di previdenza e di quiescenza, approvato con Delib.

Consiliare 12 giugno 1970, n. 54, la “retribuzione” sia agli effetti della pensione integrativa, sia agli effetti dell’indennità di buonuscita, era comprensiva delle competenze a carattere fisso e continuativo riconosciute utili ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, approvata dal Ministero del lavoro.

Considerato che questa previsione fu modificata proprio dall’Inps con Delib. 30 aprile 1982, n. 99, (alla luce della decisione del Consiglio di Stato n. 120/80) eliminando l’ultima parte, di talchè non fu più necessario il provvedimento del Consiglio di Amministrazione affinchè le voci retributive venissero considerate pensionabili e quiescibili, essendo sufficiente a tale scopo che le medesime fossero fisse e continuative. Indi, com’è noto, i fondi integrativi esistenti presso gli enti pubblici non economici di cui alla L. n. 70 del 1975, furono soppressi dal primo ottobre 1999, ad opera della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 2, prevedendosi però (comma 3, del medesimo articolo), che in favore degli iscritti veniva riconosciuto l’importo del trattamento pensionistico integrativo, calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi, che restavano a tal fine confermate anche ai fini delle anzianità contributive maturate alla data del primo ottobre 1999. Ne consegue che fino all’ottobre 1999 sono rimaste in vigore, quanto alla pensione integrativa, le norme del regolamento Inps sopra indicato, ancorchè la sua maturazione si sia arrestata alla data suddetta. Stante il suddetto quadro normativo, la questione da decidere è se la voce di cui si chiede il computo sia fissa e continuativa. In primo luogo i Giudici d’appello hanno accertato che essa era stata percepita con continuità, perchè così risultava dagli statini paga. Invero, l’accertamento del carattere fisso e continuativo di una voce stipendiale, questione che di frequente si pone nel diritto del lavoro e della previdenza, va condotto attraverso un percorso articolato che tenga conto essenzialmente di due elementi: le modalità della sua concreta erogazione ed il tenore della fonte che lo prevede. La reiterazione del pagamento per un apprezzabile lasso di tempo, non è irrilevante, giacchè nessuna voce retributiva può considerarsi attribuita in perpetuo, essendo al contrario sempre passibile – anche quelle irreversibilmente connesse all’aumento della professionalità acquisita – di soppressione (se del caso con sostituzione di altri emolumenti) e modifiche, di talchè l’unico dato certo finisce con l’essere la sua ripetizione nel tempo e fino al momento in cui la prestazione che dovrebbe includerlo, nella specie la pensione integrativa, deve essere erogata. Non vi è dubbio poi che anche la reiterazione del compenso potrebbe precluderne il carattere di fissità e continuità ove il tenore della disposizione che lo introduce lo preveda espressamente come temporaneo, in quanto intrinsecamente collegato ad eventi di durata limitata (come il raggiungimento di specifici risultati o obiettivi), di qui la rilevanza del tenore della fonte che lo introduce. Nella specie resta il dato relativo alla reiterazione della indennità dal luglio 1998 in poi, nè rileva che la indennità di coordinamento fosse stata attribuita in via provvisoria, in attesa della selezione da fare tra gli aspiranti, come previsto dal CCNL, perchè questo può influire sulla revocabilità del compenso, ma non ne elimina la continuità di fatto, in corrispondenza peraltro alla continuità dell’espletamento delle corrispondenti mansioni, indennità da considerare dunque “fissa” e “continuativa”, ancorchè revocabile, ancorchè poi di fatto non fu mai revocata;

2. Quanto al secondo motivo, è vero che la inclusione della richiesta indennità rileva fino al primo ottobre 1999, giacchè il diritto spetta nell’importo cristallizzato a quella data, ai sensi della L. n. 144 del 1999, art. 64;

Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere rigettato e che il contrasto di giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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