Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 374 del 13/01/2020

Cassazione civile sez. I, 13/01/2020, (ud. 30/09/2019, dep. 13/01/2020), n.374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23466/2017 r.g. proposto da:

E.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Ivano Serlenga, elettivamente domiciliato presso la cancelleria;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del legale rappresentante pro

tempore il Ministro;

– intimato –

avverso il provvedimento emesso dal Giudice di pace di Milano,

depositato in data 25.8.2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/9/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con il provvedimento impugnato il Giudice di Pace di Milano ha rigettato l’opposizione avanzata da E.M., cittadino del (OMISSIS), nei confronti del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Milano in data 14 aprile 2016.

Il Giudice di Pace ha ritenuto che il ricorrente era entrato irregolarmente nel territorio nazionale tramite la frontiera di Bologna e non era stata oggetto di respingimento ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10, sicchè legittimamente il Prefetto aveva emesso il contestato decreto di espulsione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a. Il giudice del merito ha ritenuto, inoltre, legittimo il provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica, sussistendo il pericolo di fuga dello straniero motivato dai precedenti penali di quest’ultimo.

2. Il provvedimento, pubblicato il 25 agosto 2017, è stato impugnato da E.M. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, per omessa valutazione comparativa del diritto alla vita privata e familiare e per la violazione della direttiva Europea 115/2008/CE. Osserva il ricorrente che nell’adozione del provvedimento espulsivo il prefetto, prima, e, il giudice del merito, dopo, avevano omesso di valutare i pur documentati vincoli dell’interessato con la sua famiglia, oramai radicata ed inserita nel contesto sociale italiano.

2. Con il secondo motivo si articola vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28, comma 3 e dell’art. 3, comma 1, della convenzione dei diritti del fanciullo 20.11.1989, ratificata con la L. n. 176 del 1991.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 I due motivi di doglianza possono essere trattati congiuntamente e dichiarati inammissibili in ragione della novità delle questioni prospettate.

Non è in discussione che il ricorrente sia stato attinto da provvedimento espulsivo, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a, perchè irregolarmente entrato nel territorio nazionale.

Non emerge, tuttavia, dalla lettura del provvedimento impugnato che il ricorrente avesse prospettato, nel giudizio di merito, la questione di cui dell’art. 13, comma 2 bis, sopra richiamato, norma, che, verbatim, così recita: “Nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lett. a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonchè dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine”. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha anche chiarito che, in tema di espulsione del cittadino straniero, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonchè dell’esistenza di legami con il paese d’origine, si applica con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE – anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorchè non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost., senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall’art. 8 cit., che non prevede gradazioni o gerarchie (Sez. 1, Sentenza n. 15362 del 22/07/2015; Sez. 1, Sentenza n. 781 del 15/1/2019).

Ciò posto, la questione ora ricordata risulta – per quanto già sopra accennato – prospettata solo in questo giudizio di legittimità.

Nè parte ricorrente ha inteso indicare, in assenza di ulteriori elementi estraibili dal provvedimento impugnato, in quale scritto difensivo avesse prospettato la questione dell’esistenza dei sopra menzionati vincoli familiari, così confermando la complessiva valutazione di irricevibilità della doglianza così presentata.

Va ulteriormente precisato che la circostanza dedotta dal ricorrente – secondo cui era stato presentato al tribunale per i minorenni ricorso ex art. 31 T.U.I. non equivale affatto ad aver censurato il decreto di espulsione per violazione dell’art. 13, comma 2 bis, medesima legge, stante l’evidente diversità di ambito applicativo delle due norme.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità in assenza di difese da parte dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2020

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